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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35592/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne emesse in primo grado. Vinci ha dedotto due motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza della volontà di querela da parte di una persona offesa; (ii) vizio motivazionale per il diniego dell'applicazione della continuazione fra i reati oggi giudicati e due precedenti condanne (contestando la mancata unificazione quoad poenam). Mazzè ha dedotto vizi motivazionali sostenendo che la ricettazione del telefonino avrebbe dovuto essere qualificata nella sua ipotesi lieve per il modesto valore del bene e lamentando contraddizioni tra la valorizzazione dei precedenti e l'esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato: per Vinci, inammissibile il primo motivo (sulla volontà di querela) perché si tratta di valutazione di fatto non manifestamente illogica nella motivazione d'appello; fondato il secondo motivo relativo alla continuazione: la decisione della Corte d'appello di negare l'unificazione quoad poenam è stata ritenuta manifestamente illogica rispetto alla precedente unificazione operata in primo grado e alla sovrapposizione temporale e sostanziale dei reati. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso di Vinci è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità resta irrevocabile. Il ricorso di Mazzè è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che il valore esiguo del bene non fosse determinante rispetto ad altri criteri (entità del danno, precedenti) e ha confermato la qualificazione; Mazzè è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss., cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale; disciplinano procedura e termini per la trattazione senza udienza.

  • art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Fondamento dei motivi di cassazione: lett. b per violazione di legge e lett. e per vizio di motivazione (in particolare la censura per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria). La Corte applica il controllo di legittimità nei limiti consentiti su questioni di diritto e su vizi manifesti della motivazione.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte in cui la Cassazione dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i capi definiti, segnando che l'annullamento è limitato e non incide sulla conferma di responsabilità già irrevocabile.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 2665, del 12/12/2021 (Pmt c. Baia, Rv. 282648-01)

    La sentenza d'appello ha richiamato questa pronuncia per valorizzare il principio del 'favor querelae': espressioni come l'intenzione di adire le vie legali e la richiesta di essere informati in caso di archiviazione possono testimoniare la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore, e dunque legittimare la ritenuta volontà di querela.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede valutazioni di fatto se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria: i profili che richiedono sindacato sono solo quelli di diritto o di motivazione manifeste.
  • Per il riconoscimento della continuazione (unificazione quoad poenam) è necessario che emerga un progetto criminoso unitario o una stretta connessione teleologica fra le condotte; se la Corte di merito nega la continuazione pur avendo precedenti motivazioni che la riconoscevano, la decisione deve indicare chiaramente l'elemento distinguente, altrimenti la Cassazione può annullare per illogicità.
  • La qualificazione della ricettazione nella sua ipotesi lieve non dipende solo dal valore materiale dell'oggetto: il giudice valuta anche l'entità del danno, la condotta complessiva e i precedenti personali, e queste valutazioni sono non sindacabili in Cassazione se motivate non manifestamente illogicamente.
  • Una censura fondata su contraddizioni interne alla motivazione o su disparità di trattamento rispetto a pronunce correlate può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio ad altra sezione per nuovo esame del punto.
  • Ricorsi dichiarati manifestamente infondati possono essere considerati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.

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