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Ordinanza

Ordinanza n. 200/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’accertamento, dell'illegittimità del silenzio rifiuto/inadempimento serbato dal Comune di Massafra sull'istanza/diffida notificata dalla Società Turinvest S.r.l. in data 16/12/2022, avente ad oggetto la richiesta di restituzione di un terreno (censito nel N.C.T. del Comune di Massafra al Foglio 80, p.lle 10/a e 50/a in Contrada San Sergio, esteso circa mq. 27.500 e già adibito a cava di tufo) illegittimamente occupato senza emanazione del decreto di esproprio o di adozione del provvedimento di acquisizione “sanante” di cui all''art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e del conseguente obbligo di provvedere del Comune di Massafra sulla citata istanza/diffida del 16/12/2022; e per la condanna del Comune di Massafra all''adozione del richiesto provvedimento anche ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., nonché al risarcimento dei danni subìti per il periodo di occupazione illegittima e a quelli causati per il ritardo nel provvedere.

Giustizia amministrativa202300098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio rifiuto/inadempimento del Comune di Massafra sull’istanza-diffida volta alla restituzione di un terreno asseritamente occupato illegittimamente e all’adozione dei provvedimenti conseguenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Massafra sull’istanza-diffida notificata il 16 dicembre 2022, avente a oggetto la restituzione di un terreno di circa 27.500 mq, censito al foglio 80, particelle 10/a e 50/a, asseritamente occupato senza l’emanazione del decreto di esproprio o l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Ha inoltre chiesto la condanna del Comune all’adozione del provvedimento richiesto ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. e al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima e dal ritardo nel provvedere. Il Tribunale, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, aveva disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare lo stato dei luoghi, la presenza e le caratteristiche di eventuali recinzioni e cancelli, la disponibilità delle chiavi di accesso e la provenienza della recinzione, anche mediante acquisizione di eventuali atti comunali di assenso o relativi alla sua esecuzione. Il verificatore ha chiesto un’ulteriore proroga per completare le attività già avviate e depositare la relazione finale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di ulteriore proroga presentata dal verificatore, concedendo 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito della relazione finale della verificazione disposta con la precedente ordinanza istruttoria n. 248/2024. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente sospesa, sicché il Tribunale non ha ancora deciso né sulla legittimità del silenzio, né sull’obbligo di provvedere, né sulle domande risarcitorie. La causa è stata rinviata per il prosieguo alla pubblica udienza del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    “al fine di accertare e descrivere analiticamente [...] lo stato dei luoghi”

    La norma è stata utilizzata quale base per disporre una verificazione tecnica nel contraddittorio tra le parti, ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria della causa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda della società volta alla condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto; la relativa applicazione non è stata ancora decisa.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    provvedimento di acquisizione “sanante”

    La disposizione è richiamata in relazione alla dedotta occupazione illegittima del terreno e all’assenza di un provvedimento di acquisizione sanante; la questione sostanziale resta da decidere.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici e fattuali sullo stato dei luoghi e sull’origine delle opere esistenti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. nel contraddittorio tra le parti.
  • La proroga del termine assegnato al verificatore può essere concessa quando le attività di verificazione siano già state avviate ma non ancora completate; la proroga non comporta alcuna decisione anticipata sul rito, sul merito o sulle spese.
  • In presenza di un’istruttoria tecnica ancora incompleta, il giudice può rinviare la trattazione della causa e sospendere ogni decisione sulle domande di accertamento, condanna a provvedere e risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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