Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00208/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni ART n. 82 del 28 aprile 2023 e n. 120 del 13 luglio 2023, relative alla conformità e approvazione definitiva della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo 2023-2026, nonché, per quanto occorrer potesse, delibera ART n. 92/2017 sui modelli di regolazione dei diritti aeroportuali; in appello, sentenza del TAR Piemonte n. 208/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità regolatoria e gestore aeroportuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti, utenti dello scalo aeroportuale, contestavano la revisione dei diritti aeroportuali, con particolare riguardo alla tariffa di imbarco e sbarco delle merci. In primo grado avevano dedotto: l’omessa valutazione dell’impatto economico delle tariffe sugli utenti; la mancata riapertura della consultazione dopo i correttivi introdotti dall’ART; l’illegittima esclusione dei ricavi commerciali del gestore dalla determinazione tariffaria; l’erronea imputazione del canone concessorio ai costi regolati; il difetto di istruttoria e motivazione sull’incremento della tariffa cargo. Il TAR aveva dichiarato irricevibili le censure rivolte contro l’assetto regolatorio della delibera n. 92/2017 e aveva respinto le ulteriori doglianze. In appello sono stati dedotti quattro motivi: il primo, relativo alla genericità del motivo originario concernente l’orientamento ai costi e la sostenibilità economica delle tariffe; il secondo, concernente la mancata riapertura della consultazione degli utenti dopo i correttivi prescritti dall’ART; il terzo, relativo alla mancata valorizzazione dei ricavi commerciali del gestore e alla pretesa necessità di applicare un modello single till; il quarto, relativo all’aumento di circa il 70% della tariffa cargo, al difetto di istruttoria e motivazione e alla mancata distribuzione uniforme dei costi degli investimenti tra tutte le categorie tariffarie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello. Quanto al primo motivo, ha confermato l’inammissibilità dichiarata dal TAR per genericità: le appellanti non avevano indicato specifici costi non effettivi, non pertinenti o non efficientati, né puntuali illegittimità dell’operato dell’ART, e l’appello non aveva censurato efficacemente la ratio decidendi. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima la mancata riapertura della consultazione: la Misura 5.1.4 del modello regolatorio rimette all’ART la valutazione sull’opportunità di riaprire il confronto in relazione all’impatto dei correttivi; nel caso concreto la scelta non era manifestamente irragionevole, anche perché la tariffa cargo contestata era rimasta invariata tra proposta originaria e proposta definitiva. Quanto al terzo motivo, ha escluso l’esistenza di un obbligo normativo di destinare i ricavi commerciali alla riduzione dei diritti aeroportuali o di applicare il modello single till. Dopo la soppressione del rinvio all’art. 11-nonies del d.l. n. 203/2005, il trattamento dei ricavi commerciali è rimesso alla regolazione dell’ART; la Misura 8.11 del modello applicabile consente il modello dual till e rimette primariamente al gestore la valutazione sull’eventuale rilevanza delle entrate commerciali, attribuendo all’ART un potere correttivo. Non era quindi necessaria una specifica motivazione sul mancato utilizzo dei ricavi commerciali in ogni procedimento, in assenza di elementi concreti di irragionevolezza o incompatibilità con gli obiettivi regolatori. Quanto al quarto motivo, il solo incremento tariffario non dimostra la violazione del principio di correlazione ai costi. Le appellanti non avevano individuato costi non pertinenti o erroneamente imputati al comparto cargo né profili di non conformità al modello. Gli investimenti effettuati nel terminal merci erano coerenti con l’orientamento ai costi e con l’incentivazione degli investimenti infrastrutturali; non esisteva un obbligo di distribuire uniformemente i costi tra tutte le categorie tariffarie, poiché i costi direttamente attribuibili devono essere imputati ai servizi cui sono correlati. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la genericità delle censure comporta l’inammissibilità del motivo quando non siano indicati gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche dell’illegittimità dedotta.

  • art. 37, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011

    contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori

    Il principio di contenimento dei costi costituisce un criterio della regolazione tariffaria, ma la sua violazione deve essere dedotta mediante contestazioni puntuali e specifici elementi riferiti alla tariffa e ai costi considerati.

  • art. 80, comma 1, lett. a), d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    La regolazione dei diritti aeroportuali deve considerare anche l’incentivazione degli investimenti infrastrutturali; i costi degli investimenti possono essere imputati ai servizi cui risultano direttamente correlati.

  • art. 76, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    A seguito della soppressione del rinvio all’art. 11-nonies del d.l. 203/2005, il trattamento dei ricavi commerciali del gestore è rimesso alle valutazioni regolatorie dell’ART e non impone l’adozione del modello single till.

  • art. 1, comma 220, l. 190/2014

    Ha soppresso dall’art. 76, comma 1, del d.l. 1/2012 il rinvio ai principi e criteri dell’art. 11-nonies del d.l. 203/2005, eliminando l’obbligo legislativo di valorizzazione dei ricavi commerciali nella determinazione dei diritti aeroportuali.

  • Misura 5.1.4 del modello regolatorio approvato con delibera ART n. 92/2017

    può essere associata ad un obbligo di riapertura della consultazione tra Gestore ed Utenti, al fine di verificare l’intesa sulla proposta tariffaria conseguentemente emendata

    La riapertura della consultazione dopo i correttivi dell’Autorità non è automatica, ma dipende dalla valutazione dell’ART circa il potenziale impatto tariffario dei correttivi.

  • Misura 8.11 del modello regolatorio approvato con delibera ART n. 92/2017

    è consentita l’applicazione del regime tariffario di tipo dual till, nel quale il Gestore provvede a determinare in quale misura e con quali modalità tener conto delle entrate commerciali

    Il modello dual till è legittimo; il gestore valuta in quale misura considerare le entrate commerciali e l’ART può intervenire in funzione correttiva per perseguire gli obiettivi regolatori, senza essere obbligata a imporre l’utilizzo dei ricavi commerciali in ogni procedimento.

  • art. 6, comma 2, direttiva 2009/12/CE

    È richiamato nel quadro della consultazione e del confronto tra gestore aeroportuale e utenti, ma non è stato ritenuto ostativo alla mancata riapertura della consultazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La genericità dei motivi di ricorso sussiste quando il ricorrente enuncia la violazione di principi tariffari senza indicare specifici costi non pertinenti, non efficientati o erroneamente imputati e senza individuare puntuali profili di illegittimità dell’azione dell’autorità regolatoria; in appello, mere contestazioni generali non superano la ratio decidendi di inammissibilità pronunciata dal primo giudice.
  • Quando il modello regolatorio prevede che la riapertura della consultazione possa essere disposta in relazione al potenziale impatto dei correttivi prescritti dall’autorità, la nuova consultazione non è automatica: la sua necessità è rimessa alla valutazione dell’autorità, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità.
  • A seguito della soppressione del rinvio legislativo all’art. 11-nonies del d.l. 203/2005, non sussiste un obbligo normativo di applicare il modello single till né di destinare una quota prestabilita dei ricavi commerciali del gestore alla riduzione dei diritti aeroportuali.
  • Quando il modello regolatorio consente il regime dual till, la scelta sulla misura e sulle modalità di considerazione delle entrate commerciali spetta primariamente al gestore, mentre l’autorità regolatoria dispone di un potere correttivo; non è necessario che l’autorità motivi specificamente, in ogni singolo procedimento, sul mancato utilizzo dei ricavi commerciali, salvo che siano dedotti elementi concreti di irragionevolezza o incompatibilità con gli obiettivi regolatori.
  • Nel sistema di contabilità regolatoria, i costi direttamente attribuibili devono essere imputati ai servizi cui sono correlati; non esiste un obbligo di distribuire uniformemente i costi degli investimenti tra tutte le categorie tariffarie, poiché tale distribuzione potrebbe trasferire costi specifici a servizi che non ne sono diretti beneficiari.
  • Il solo incremento percentuale di una tariffa aeroportuale non dimostra la violazione del principio di correlazione ai costi né il difetto di istruttoria e motivazione, se l’interessato non individua specifici costi non pertinenti o erroneamente imputati e non dimostra la non conformità della proposta al modello regolatorio.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiRegolazione dell'energia (ARERA)Decisione e riti specialiAppello
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.