Sentenza n. 1900/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulla diffida del 1° luglio 2025, diretta a ottenere l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 98 del 2014 e la conseguente acquisizione dei terreni al patrimonio comunale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune sulla diffida del 1° luglio 2025, con cui chiedevano un provvedimento espresso di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 98/2014 e, conseguentemente, l'immissione in possesso e la trascrizione dell'acquisizione dei terreni al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 196 l.r. Toscana 65/2014. Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha verificato l'inottemperanza all'ordine di demolizione e, con ordinanza n. 134 del 29 settembre 2026, ha disposto l'acquisizione delle particelle individuate, trasmettendo l'atto alla conservatoria per la trascrizione e notificandolo ai difensori dei ricorrenti. Il TAR ha ritenuto così integralmente soddisfatta in via extragiudiziale la pretesa azionata, senza che residuasse un'ulteriore utilità concreta conseguibile in giudizio, e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ai fini delle spese ha applicato la soccombenza virtuale: ha ritenuto fondata la domanda, poiché il Comune non aveva adottato tempestivamente gli atti necessari neppure dopo la diffida del 1° luglio 2025, e ha condannato il Comune a pagare euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
ai fini della pronuncia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità - dipendente dall’azione della P.A. - cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione abbia soddisfatto integralmente e fuori dal processo la pretesa azionata e che il ricorrente abbia conseguito l'utilità richiesta, così da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
la mancata tempestiva adozione da parte del Comune di Pietrasanta dei provvedimenti necessari a dare attuazione all’ordinanza di demolizione n. 98/2014, anche a seguito della diffida del 1.07.2025.
Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa azionata contro il silenzio perché il Comune non aveva tempestivamente adottato i provvedimenti necessari a dare attuazione all'ordine di demolizione, anche dopo la diffida.
art. 196, comma 4, l.r. Toscana 65/2014
l’adozione della conseguente ordinanza di acquisizione delle particelle al patrimonio comunale, trasmessa alla conservatoria per le attività di trascrizione, costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dagli istanti che non potrebbero conseguire alcuna ulteriore (e maggiore) utilità concreta dall’accoglimento del ricorso.
L'adozione dell'ordinanza di acquisizione delle particelle al patrimonio comunale e la trasmissione alla conservatoria per la trascrizione hanno soddisfatto la pretesa sostanziale relativa all'acquisizione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento extragiudiziale, per fatto dell'amministrazione, della pretesa azionata e il conseguimento dell'utilità richiesta, in modo che non residui un'utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dalla soddisfazione sopravvenuta della pretesa, le spese vanno regolate, salvo compensazione, secondo la soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale sarebbe stato l'esito del giudizio; è virtualmente soccombente l'amministrazione che non abbia tempestivamente provveduto nonostante la diffida.
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