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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25914/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606 n.1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.: si contestava che l'ordinanza di riesame non avesse indicato elementi sufficienti a fondare la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato. Si chiedeva altresì la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice di merito circa il pericolo concreto e attuale di recidiva, fondato sulle modalità della condotta (ingenti quantitativi di stupefacente, cessioni a credito, minacce per il recupero dei crediti e richiamo a rapporti con esponenti delinquenziali) nonché sulla precedente personalità criminale e sul fatto che i reati sono stati posti in essere mentre l'indagato era sottoposto agli arresti domiciliari. Ha ritenuto congrua la scelta della custodia cautelare in carcere, esclusa l'idoneità di misure meno afflittive. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p. lett. c)

    La norma che giustifica la custodia cautelare per il pericolo concreto e attuale di reiterazione: il giudice ha ritenuto sussistente tale pericolo sulla base della gravità e delle modalità della condotta e della biografia criminale dell'indagato.

  • art. 606 n.1 lett. c) c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di ricorso in cassazione (violazione di norme processuali/di motivazione): la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti alla deduzione dei motivi di ricorso: il ricorso era formulato nei limiti consentiti, ma comunque è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con previsione di condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 416 bis c.p. comma 1

    Agggravante per associazione di tipo mafioso: la contestazione dell'aggravante è stata ritenuta idonea a fondare la presunzione del pericolo di recidiva, non contrastata da elementi contrari.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73 commi 1 e 4

    Normativa sui reati di stupefacenti: la Corte ha valorizzato la consistente quantità di droga e l'ammontare dei crediti come indici di non occasionalità e di inserimento in un'organizzazione di traffico.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sussistenza del "pericolo concreto e attuale" di reiterazione si valuta sulla base delle modalità della condotta, della quantità e delle modalità di gestione del traffico di stupefacenti, nonché della biografia criminale: elementi oggettivi e soggettivi si combinano nella valutazione.
  • La commissione di reati rilevanti mentre l'indagato è sottoposto a misura cautelare vigente (es. arresti domiciliari) è un elemento molto pregnante per giustificare l'aggravamento o la misura carceraria, e rende meno probabile l'accoglimento di misure meno afflittive.
  • La contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis può comportare una presunzione favorevole all'applicazione di misure cautelari più severe, che la difesa deve superare con elementi specifici e contrari.
  • La semplice proposta di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) non è sufficiente se il giudice ritiene che tali misure siano concretamente inidonee a prevenire la reiterazione; occorre dimostrare l'effettiva efficacia e idoneità delle misure alternative.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in materia cautelare la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto la valutazione preventiva del merito e della fondatezza del ricorso è strategica.

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