Cassazione Penale, Sentenza n. 47792/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione del Tribunale di Viterbo che aveva riformato, ai soli effetti civili, l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace per il reato di minaccia. Il motivo principale di ricorso in Cassazione sosteneva violazioni di norme processuali: a) la polizia giudiziaria, al momento dell'acquisizione del messaggio audio inviato alla persona offesa, avrebbe dovuto adottare misure tecniche per assicurarne la conservazione e, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., informare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore; b) l'atto a firma del pubblico ufficiale (annotazione del messaggio) sarebbe stato indebitamente utilizzato in udienza dal teste, che si sarebbe richiamato per relationem al contenuto dell'annotazione violando gli artt. 191 e 499, comma 5, c.p.p. Inoltre si lamentava che la persona offesa non aveva prodotto l'originale del messaggio (il cellulare sarebbe andato perduto), per cui la prova fonica sarebbe caduta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che l'ascolto del messaggio da parte dell'operante non costituiva un "atto tecnico" che imponesse specifiche misure di conservazione né l'applicazione dell'art. 356 c.p.p. (che si riferisce all'assistenza per atti di cui agli artt. 352 e 354 c.p.p.). Il contenuto del messaggio è entrato nel processo tramite la testimonianza del pubblico ufficiale che ha rievocato quanto ascoltato e ha consultato l'annotazione a propria firma in aiuto della memoria; tale consultazione è ammissibile ai sensi dell'art. 499, comma 5, c.p.p. e non ha determinato un'alterazione illegittima della prova. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e a rifondere alla parte civile Darida Paolo le spese di rappresentanza e difesa, liquidate in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 356 cod. proc. pen.
L'articolo riguarda l'informazione della facoltà di difesa in relazione ad atti tecnici di cui agli artt. 352 e 354 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che l'ascolto e la verbalizzazione del messaggio non rientrino tra quegli atti e quindi non impongano l'applicazione dell'art. 356.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di far riferimento a documenti non prodotti; la Corte ha ritenuto che il teste abbia consultato l'annotazione a propria firma in aiuto della memoria e abbia comunque riferito anche il contenuto ricostruito, per cui non è stata ravvisata una violazione.
art. 499, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al teste di consultare appunti propri in aiuto della memoria; la Consulta l'ha interpretata come ammissibile la consultazione dell'atto a firma dell'operante e l'uso della deposizione orale per trasmettere il contenuto, sicché non v'è abuso quando il teste non si limita a trascrivere il documento per relationem ma rievoca quanto ricordato.
artt. 352 e 354 cod. proc. pen.
Richiamati dalla sentenza per delimitare gli atti tecnici cui si riferisce l'art. 356; la Corte ha precisato che le attività svolte (ascolto/verbalizzazione) non rientrano in quelle tipologie richiamate.
Massime di principio
- La semplice ascolto di un messaggio audio da parte di un operante e la sua verbalizzazione non sempre costituiscono "atti tecnici" che impongono misure di conservazione o l'automatica applicazione delle garanzie previste per gli atti di polizia giudiziaria: occorre verificare se l'attività rientri effettivamente nelle fattispecie disciplinate (es. artt. 352, 354 c.p.p.).
- Un teste può consultare propri appunti o annotazioni in aiuto della memoria ai sensi dell'art. 499, comma 5 c.p.p.; l'uso di tali appunti diventa illegittimo solo se il teste si limita a riferire per relationem un documento non acquisito evitando la personale rievocazione del fatto.
- La mancata produzione dell'originale (es. cellulare perso) non esclude automaticamente l'assunzione probatoria del contenuto se questo è stato comunque rievocato in udienza da un teste che lo ha ascoltato e verbalizzato, fatti salvi i limiti di valutazione della credibilità e della attendibilità delle fonti da parte del giudice.
- Per minimizzare il rischio di problematiche probatorie, è buona prassi per la polizia giudiziaria conservare copia tecnica dei messaggi audio e annotare le modalità di acquisizione; ciò rende più solida la catena probatoria anche se, sul piano strettamente normativo, non sempre è richiesto per configurare l'ammissibilità della prova.
- In sede di impugnazione il Collegio di legittimità valuta sia la natura dell'atto compiuto dall'operante sia la modalità con cui l'informazione è entrata nel processo (testimonianza orale vs. introduzione di documenti non prodotti): la correttezza formale dell'assunzione probatoria è cruciale ma deve essere valutata nel contesto concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47509/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →