Sentenza n. 13143/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del silenzio inadempimento di Roma Capitale, Municipio I stante il diritto dei ricorrenti all'accesso alla documentazione amministrativa di cui all'istanza presentata in data 17.12.2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, perfezionatosi in via definitiva ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990 a seguito della decisione favorevole del Difensore civico della Città metropolitana di Roma Capitale dell'11.03.2026 e della successiva mancata adozione entro i successivi 30 giorni del provvedimento confermativo di diniego da parte dell'amministrazione, o, ove occorra, previo accertamento del suddetto diritto; nonché, per l'effetto, per la condanna di Roma Capitale - Municipio I all'esibizione della documentazione richiesta dai ricorrenti con la suddetta istanza; ove occorra, per l'annullamento del diniego tacito originariamente opposto da Roma Capitale - Municipio I sull'istanza di accesso presentata dai ricorrenti in data 17.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e diniego tacito sull'istanza di accesso documentale e civico relativa ai titoli concessori detenuti da una società esercente attività di ristorazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari e residenti in un immobile sito nelle vicinanze dell'esercizio gestito da una società privata, avevano presentato a Roma Capitale - Municipio I un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, chiedendo copia di tutti gli atti e provvedimenti relativi ai titoli concessori in possesso della società. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, uno dei richiedenti si era rivolto al Difensore civico, che aveva ritenuto fondata l'istanza e aveva invitato l'amministrazione al riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. 241/1990. Trascorsi ulteriori trenta giorni senza ostensione, i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento del diritto di accesso, l'annullamento del silenzio e la condanna dell'amministrazione all'esibizione dei documenti.
La decisione
Dopo la notifica del ricorso, Roma Capitale ha rilasciato ai ricorrenti la documentazione richiesta in data 20 maggio 2026. Il rilascio è stato ritenuto pienamente satisfattivo dell'interesse azionato e ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che Roma Capitale aveva adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso, e l'ha condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato. Le spese sono state compensate nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale, in considerazione della relativa condotta processuale.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, invocata dai ricorrenti per ottenere la documentazione relativa ai titoli concessori.
art. 5 d.lgs. 33/2013
Disciplina dell'accesso civico, anch'essa posta a fondamento dell'istanza dei ricorrenti.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Consente l'intervento del Difensore civico e il riesame dell'istanza di accesso; nel caso concreto il Difensore civico ha invitato l'amministrazione a provvedere, ritenendo sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Fondano il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione in materia di accesso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche per effetto di una successiva determinazione dell'amministrazione, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso.
- Nel giudizio in materia di accesso, l'ostensione integrale della documentazione richiesta dopo la proposizione del ricorso rende cessata la materia del contendere, non residuando una decisione utile sull'accertamento del diritto o sulla condanna all'esibizione.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione che adempie soltanto dopo la notifica del ricorso può essere condannata alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →