Sentenza n. 2157/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento i. del Decreto del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico n. 3738 del 10/10/2025, comunicata in data 14/10/2025, recante “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’RT. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO CARDIOTOCOGRAFICO DA DESTINARE ALL’REA MATERNO INFANTILE DEL NUOVO BUILDING DELLA FONDAZIONE IRCCS “A’GRANDA –OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO –IMPORTO €974.838,29 IVA 22% INCLUSA –CIG PADRE B685573758 –CIG DERIVATO B87B9AEC60 –DGR XII/2930 –APPARECCHIATURE ED ARREDI SANITARI - FINANZIAMENTO: DGRXII2930 - CODICE PROGETTO: NO_APP - CUP C44E24000100002 - AGGIUDICAZIONE (ATTI 1.6.03/2024-446)”, con il quale con la quale è stata approvata e resa definitiva l’aggiudicazione della predetta fornitura a favore della “Movi s.p.a. sede legale in Via Dione Cassio, 15 20138 Milano C.F. IT 11575580151”, nonché della connessa nota del 14/10/2025 1.6.03/2024- 446 All. 63 PC/kc, con la quale è stata comunicata la predetta aggiudicazione; ii. di tutti i verbali di gara e segnatamente delle sedute del 05/08/2025 (di apertura delle buste contenenti di documenti amministrativi), 18/07/2025 (di apertura delle buste tecniche), 05/08/2025, 06/08/2025, 13/08/2025, 17/09/2025, 22/09/2025 (di valutazione delle offerte tecniche), 30/09/2025 (di valutazione dell’offerta economica), nella parte in cui hanno provveduto ad ammettere e ad attribuire un punteggio all’offerta tecnica ed economica della controinteressata, ove, invece, meritava l’esclusione e, sotto altri profili ed in via subordinata, anche nella parte in cui hanno provveduto ad attribuire un punteggio eccessivo all’offerta della controinteressata, non coerente con la lex specialis; iii. per quanto occorrer possa della lex specialis di gara (docc. D, E, F), degli atti propedeutici di approvazione del bando di gara, allo stato non conosciuti né potuti conoscere, nonché del chiarimento n. 1 del 16/05/2025 (Atti 1.6.03/2024-446 All. 23) nella parte in cui dovessero essere letti o intesi nel senso di ritenere ammissibile e conforme l’offerta della controinteressata e/o nella parte in cui dovessero essere letti o intesi nel senso di ritenere legittimo il punteggio attribuito all’offerta della controinteressata, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti qui impugnati, allo stato non conosciuti né potuti conoscere, con particolare riferimento all’eventuale intervenuta stipula del contratto. nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica alla aggiudicazione dell’affidamento e del contratto, con espressa dichiarazione della ricorrente, ai sensi dell’art. 121 e 122 c.p.a., di voler subentrare nel contratto eventualmente già stipulato o nel caso venisse stipulato medio tempore e, in subordine, per equivalente, dei danni subiti dal ricorrente dagli atti e comportamenti amministrativi impugnati, nella misura che sarà provata in corso di causa o, in subordine, in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva della fornitura di un sistema di monitoraggio cardiotocografico in favore dell’impresa controinteressata, unitamente ai verbali di gara, alla lex specialis e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 1,92 punti, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la non conformità dell’offerta dell’aggiudicataria a numerosi requisiti tecnici minimi e, in subordine, l’attribuzione di punteggi tecnici eccessivi. In particolare, ha contestato: l’assenza dell’analisi Dawes-Redman direttamente sui singoli cardiotocografi; la fornitura di soli 60 moduli Moxa a fronte dei 105 posti letto; la perdita di funzionalità dei monitor Philips preesistenti collegati tramite adattatore RS232; la limitazione dell’accessibilità della centrale a un numero circoscritto di postazioni; l’impossibilità di utilizzare integralmente la tecnologia wireless in caso di parto in acqua; la discordanza tra la relazione tecnica, che indicava 12 client, e l’offerta economica, che ne quotava 11; l’indeterminatezza dei tempi di intervento e risoluzione dei guasti, il riferimento al calendario festivo del Regno Unito e la contraddittorietà tra i tempi indicati dall’aggiudicataria e quelli del fornitore della manutenzione. Sono state dedotte violazioni della lex specialis, dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 1346 c.c., nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti. È stata chiesta la riedizione dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto, ovvero il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’analisi Dawes-Redman, ha interpretato in modo sistematico la lex specialis, ritenendo sufficiente che la funzionalità fosse garantita dalla centrale di monitoraggio quale componente del sistema integrato, senza necessità che fosse installata su ciascun cardiotocografo. La soluzione è stata ritenuta funzionalmente equivalente e la valutazione della Commissione, che aveva attribuito 4,5 punti su 5, non è risultata manifestamente illogica o travisata; la ricorrente non ha fornito una prova tecnica idonea a dimostrarne l’inadeguatezza. Quanto ai moduli Moxa, il requisito riguardava il risultato funzionale della copertura dei 105 posti letto, non una corrispondenza numerica tra posti letto e moduli fisici; la documentazione complessiva assicurava la connettività mediante apparati e licenze inclusi nel sistema. In relazione ai monitor Philips, il Collegio ha ritenuto sufficiente l’impegno dell’aggiudicataria a garantire l’integrazione e l’utilizzo delle funzioni senza limitazioni, escludendo che la lex specialis imponesse la replica di ogni caratteristica proprietaria del sistema preesistente. Quanto all’accessibilità, la clausola relativa alla possibilità di accesso da qualsiasi postazione è stata interpretata come requisito funzionale e non come obbligo di fornire licenze illimitate e gratuite: il sistema a licenze flottanti consentiva l’accesso da diverse postazioni nel limite dei 12 utenti contemporanei richiesti. Il punteggio attribuito per la massima copertura spaziale riguardava la connessione wireless e la continuità del monitoraggio, non il numero di client. Per il parto in acqua, la limitazione del sistema FTS-3 alla rilevazione di alcuni parametri in immersione non è stata ritenuta decisiva, poiché l’offerta doveva essere valutata nel suo complesso e garantiva il monitoraggio dei parametri fondamentali e la funzionalità di verifica incrociata nei contesti in cui i segnali fossero tecnicamente rilevabili. La discordanza tra 11 client quotati e 12 client indicati nella relazione tecnica è stata qualificata come apparente e superabile mediante lettura coordinata dell’offerta, essendo il dodicesimo client ricompreso nel sistema centrale e costituendo la relazione tecnica un impegno contrattuale vincolante. Infine, l’indicazione dei tempi di intervento come “tempi obiettivo” non rendeva indeterminata l’offerta, poiché erano stati indicati valori numerici precisi; l’eventuale mancato rispetto avrebbe potuto costituire inadempimento contrattuale sanzionabile con penali, non vizio genetico dell’aggiudicazione. Il riferimento al calendario britannico è stato considerato un refuso formale. Anche la contestazione dei punteggi per l’assistenza tecnica è stata respinta, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale non affetta da manifesta illogicità o travisamento. La domanda di annullamento e le pretese di subentro e risarcimento sono state quindi respinte. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di affidamento è stata indetta mediante procedura aperta.
art. 79 d.lgs. 36/2023
La disposizione, unitamente all’Allegato II.5, è stata interpretata come fondamento del principio di equivalenza, applicabile anche ai requisiti funzionali e idoneo a consentire soluzioni tecniche alternative purché capaci di conseguire il medesimo risultato.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale disciplina connessa all’art. 79 per l’interpretazione funzionale delle specifiche tecniche e l’ammissione di soluzioni equivalenti.
art. 120 c.p.a.
È richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 121 c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di subentro e della tutela in forma specifica.
art. 122 c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato.
art. 1346 c.c.
Il giudice ha escluso che l’indicazione di tempi numerici qualificati come obiettivi rendesse indeterminato l’oggetto dell’offerta.
art. 74 c.p.a.
È richiamato quale norma processuale applicabile alla decisione.
art. 73 c.p.a.
È richiamato per le memorie e repliche depositate in vista dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza consente di ammettere, anche rispetto a requisiti tecnici minimi di natura funzionale, soluzioni alternative a quelle descritte nella lex specialis, purché l’offerta garantisca sostanzialmente il medesimo risultato perseguito dalla stazione appaltante.
- Le specifiche tecniche di una gara devono essere interpretate secondo la funzione complessiva del sistema richiesto e non necessariamente come imposizione di una determinata architettura tecnica o di una corrispondenza quantitativa tra singoli componenti e risultato finale, salvo che la lex specialis prescriva espressamente tale modalità a pena di esclusione.
- Nelle gare pubbliche l’offerta deve essere valutata nel suo complesso: una discrasia formale o un’apparente imprecisione tra relazione tecnica e offerta economica non determina l’esclusione quando la documentazione coordinata consenta di individuare con certezza l’impegno contrattuale dell’operatore economico.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice sulle caratteristiche tecniche e sui punteggi dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese errore tecnico; la mera preferenza del concorrente per la propria soluzione non dimostra tali vizi.
- L’indicazione di tempi numerici di intervento e risoluzione, anche se qualificati come “tempi obiettivo”, è sufficiente a rendere determinata l’offerta quando consente di individuare gli obblighi contrattuali; l’eventuale mancato rispetto rileva, di regola, nella fase esecutiva come inadempimento sanzionabile, non come vizio genetico dell’aggiudicazione.
- Un refuso o un’imprecisione formale nell’offerta, se non incide sulla determinatezza dell’impegno negoziale e può essere ricondotto alla disciplina applicabile o corretto senza alterare la par condicio, non giustifica l’esclusione del concorrente.
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