Sentenza del 15/04/2016 n. 7535 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le venditrici impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato di un terreno venduto il 6 novembre 2007, elevandolo da 423.000 euro a 974.000 euro, e aveva richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni e interessi. Contestavano principalmente il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'incongruità della stima, ritenendo eccessivi i valori attribuiti sia alla parte edificabile sia a quella agricola. Edil Pomezia S.r.l. aveva impugnato un analogo avviso in qualità di acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due giudizi e ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché il debito tributario era stato integralmente estinto dalla debitrice principale Edil Pomezia S.r.l. mediante compensazioni. In base alla solidarietà prevista dall'art. 1292 c.c., il pagamento della debitrice principale ha liberato anche le venditrici coobbligate. Di conseguenza, è venuto meno l'interesse a esaminare i motivi di ricorso e la Corte ha cassato senza rinvio le sentenze precedenti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate tra le parti. Non è stato inoltre richiesto a Edil Pomezia il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 1292 del codice civile
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità.
Il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati solidali, nella specie l'acquirente Edil Pomezia, libera anche gli altri coobbligati, comprese le venditrici, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla legittimità dell'imposizione.
Art. 370, comma 1, del codice di procedura civile
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di cassazione esclusivamente per partecipare all'udienza di discussione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La cessazione della materia del contendere ha escluso, per il giudizio interessato, i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, il debito oggetto dell'accertamento viene integralmente estinto, può venir meno l'interesse concreto alla decisione e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati libera anche gli altri per la medesima pretesa, rendendo normalmente superfluo esaminare le loro contestazioni.
- La cessazione della materia del contendere sopravvenuta in cassazione può comportare la cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, perché non sussiste più un rapporto controverso da definire.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria nel merito sulla fondatezza o infondatezza dell'accertamento: la controversia si chiude per il venir meno dell'interesse, non perché la Corte abbia accolto le contestazioni sulla stima o sulla motivazione dell'atto.
- In assenza di una soccombenza sostanziale chiaramente individuabile, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
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