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Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Urbino n. 10/2025, depositata e resa pubblica il 17.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 86/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancatanimpugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 01.10.2025

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Urbino n. 10/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Urbino n. 10/2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposta l’assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il ricorrente ha inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso perché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Urbino, detratte le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di adottare, entro i successivi 120 giorni dall’investitura, tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche mediante funzionario delegato e con il supporto delle strutture organizzative competenti. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudice del lavoro nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di imporre misure conseguenti all’inottemperanza e, al comma 4, lettera e), prevede l’indennizzo richiesto dal ricorrente; nel caso concreto tale richiesta è stata respinta per l’assenza di particolari motivi e perché la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata disposta con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile, insieme all’art. 93 c.p.c., alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, quando tale termine trova applicazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme non è stata eseguita e l’Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità del credito, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatico: può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a favorire l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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