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Ordinanza

Ordinanza n. 372/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione ARERA 481/2024/S/COM del 19 novembre 2024, notificata il 20 novembre 2024, recante “Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di disposizioni in materia di funzionamento del sistema informativo integrato”, con la quale è stata imposta alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di € 403.750,00; e di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi, consequenziali anteriori e successivi, ivi inclusi, ove occorrer possa, la deliberazione ARERA DSAI/16/2024/COM, con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento nell’ambito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, nonché la comunicazione del termine di conclusione dell’istruttoria notificata alla Società l’8 agosto 2024.

Giustizia amministrativa202403429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA 481/2024/S/COM, recante l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 403.750 euro per violazioni in materia di funzionamento del sistema informativo integrato, nonché gli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione ARERA 481/2024/S/COM del 19 novembre 2024, notificata il 20 novembre 2024, con cui le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 403.750 euro per violazioni delle disposizioni sul funzionamento del sistema informativo integrato. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusa la deliberazione di avvio del procedimento e la comunicazione del termine di conclusione dell’istruttoria. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, dopo aver richiamato l’ordinanza cautelare di rigetto n. 91/2025, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione di merito, nonché l’aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti e l’indicazione circa l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, con particolare riferimento a fatti o provvedimenti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente dovrà precisare motivatamente, mediante breve memoria da depositare nelle forme del PAT entro il 13 maggio 2026, se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione controversa, riferire sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA dovrà fornire, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali sopravvenuti atti o provvedimenti rilevanti. Il giudice ha avvertito che la mancata dichiarazione della permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza cautelare di rigetto n. 91/2025 è soltanto richiamata e non viene riesaminata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale della parte ai fini della decisione sulla permanenza dell’interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni fondanti gli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse come comportamento processuale idoneo a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata ottemperanza può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In vista della decisione di merito, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori diretti non solo all’accertamento dei fatti sostanziali, ma anche alla verifica dell’attualità dell’interesse a ricorrere e dell’eventuale incidenza di fatti o provvedimenti sopravvenuti.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere richiesta sia alla parte ricorrente, mediante aggiornamento motivato della vicenda, sia all’amministrazione resistente, mediante chiarimenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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