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Ordinanza

Ordinanza n. 4008/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell’efficacia, - della nota m pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE U. 0010009 del 15.04.26 recante indizione dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA nella parte in cui non prevede l’attribuzione del punteggio pieno per il servizio militare e per il servizio civile prestato non in costanza di nomina; - del decreto mpi. AOODRSI. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0020466 del 20.04.26 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia recante il bando di “Concorso per titoli, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”, Profilo Collaboratore Scolastico ex Area A (CS) nella parte in cui subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202606503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di indizione dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie del personale ATA e bando dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare e civile prestato non in costanza di nomina scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato ATA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la disciplina ministeriale e il bando regionale relativi ai concorsi per titoli per l’accesso e l’aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico. La contestazione riguarda la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato possono ricevere il punteggio pieno soltanto se prestati in costanza di nomina scolastica. Il ricorrente ha sostenuto, implicitamente secondo quanto emerge dall’ordinanza, che il servizio militare debba essere valutato in modo paritario anche quando sia stato prestato prima o comunque al di fuori di una nomina scolastica, con attribuzione del punteggio pieno.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo integrati i relativi presupposti anche alla luce del più recente orientamento del Consiglio di Stato, richiamato quale conferma dell’interpretazione favorevole al ricorrente e della parificazione del punteggio per il servizio di leva indipendentemente dal momento in cui è stato prestato. Ha quindi sospeso gli atti impugnati nella parte contestata e ha disposto, in via provvisoria, l’attribuzione al ricorrente del punteggio pieno e il suo inserimento con riserva nella relativa graduatoria. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per riconoscere la sussistenza dei presupposti cautelari e adottare la sospensione degli atti impugnati, con una misura provvisoria di attribuzione del punteggio pieno e inserimento con riserva in graduatoria.

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994

    È indicato quale base normativa dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA.

  • ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21

    ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21

    È richiamata quale fonte regolatrice dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie del personale ATA.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sussistenza di un recente e favorevole orientamento giurisprudenziale sulla corretta interpretazione della disciplina applicabile può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere gli atti amministrativi impugnati.
  • Il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo ad esso assimilato devono essere valutati, secondo l’orientamento richiamato dal giudice, con attribuzione del punteggio pieno indipendentemente dal momento in cui sono stati prestati e senza subordinare tale valutazione alla prestazione del servizio in costanza di nomina scolastica.
  • Quando la controversia riguarda la valutazione di un titolo ai fini dell’inserimento in una graduatoria, la tutela cautelare può consistere nella sospensione della disciplina contestata, nell’attribuzione provvisoria del punteggio spettante e nell’inserimento dell’interessato con riserva, in attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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