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Ordinanza

Ordinanza n. 1314/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento Prot. Uscita N.0055794 del 9 febbraio 2026, trasmesso in pari data, con cui la Prefettura di Napoli, nell'esaminare l'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 25 novembre 2025, ha rigettato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: P-NA/L/Q/2025/109903). b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli che precedono, tra cui, per quanto lesivi: 1. provvedimento di rigetto trasmesso dalla Prefettura di Napoli in data 21 novembre 2025; 2. nota di preavviso di rigetto del 10 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202602336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non adeguatamente comprovato il necessario pregiudizio grave e irreparabile che la società avrebbe subito nella propria attività imprenditoriale durante il tempo occorrente per la decisione di merito. L'ordinanza non decide la legittimità sostanziale dei dinieghi prefettizi, né definisce il ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta al lavoro subordinato, confermato in sede di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 9 febbraio 2026 con cui è stata respinta l'istanza di riesame in autotutela relativa al diniego del nulla osta al lavoro subordinato. Sono stati inoltre contestati il precedente provvedimento di rigetto del 21 novembre 2025 e il preavviso di rigetto del 10 novembre 2025. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare proposta dalla società.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, considerato che parte ricorrente non ha adeguatamente comprovato il necessario pregiudizio, in termini di gravità e irreparabilità

    La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito non è stato adeguatamente comprovato.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; il mero richiamo a conseguenze negative sull’attività imprenditoriale non è sufficiente senza adeguata prova della loro gravità e irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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