Ordinanza n. 1314/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento Prot. Uscita N.0055794 del 9 febbraio 2026, trasmesso in pari data, con cui la Prefettura di Napoli, nell'esaminare l'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 25 novembre 2025, ha rigettato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: P-NA/L/Q/2025/109903). b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli che precedono, tra cui, per quanto lesivi: 1. provvedimento di rigetto trasmesso dalla Prefettura di Napoli in data 21 novembre 2025; 2. nota di preavviso di rigetto del 10 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non adeguatamente comprovato il necessario pregiudizio grave e irreparabile che la società avrebbe subito nella propria attività imprenditoriale durante il tempo occorrente per la decisione di merito. L'ordinanza non decide la legittimità sostanziale dei dinieghi prefettizi, né definisce il ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta al lavoro subordinato, confermato in sede di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 9 febbraio 2026 con cui è stata respinta l'istanza di riesame in autotutela relativa al diniego del nulla osta al lavoro subordinato. Sono stati inoltre contestati il precedente provvedimento di rigetto del 21 novembre 2025 e il preavviso di rigetto del 10 novembre 2025. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare proposta dalla società.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, considerato che parte ricorrente non ha adeguatamente comprovato il necessario pregiudizio, in termini di gravità e irreparabilità
La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito non è stato adeguatamente comprovato.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; il mero richiamo a conseguenze negative sull’attività imprenditoriale non è sufficiente senza adeguata prova della loro gravità e irreparabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1112/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1116/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1085/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1086/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1087/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1088/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →