Sentenza n. 288/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento: del decreto n. 80 del 11.3.2024 del Direttore Generale presso la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA determinata con DGR 14388 del 7/11/2006 (a sua volta prorogato con decreti n. 6983 del 05/05/2010, n. 16382 del 22/11/2010 e n. 9226 dell’01/09/2015) riguardante il progetto di parco eolico, denominato "San Vito", e delle opere di connessione alla RTN, di potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ) e del parere n. 474 del 23 giugno 2023, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS allegato e richiamato come parte integrante del decreto impugnato e di ogni altro atto allegato per farne parte integrante e presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di proroga dell’esclusione dalla VIA relativa a un parco eolico e alle opere di connessione alla rete elettrica, nonché il parere della Commissione tecnica VIA-VAS richiamato dal decreto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il decreto ministeriale di proroga dell’esclusione dalla VIA, deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina sulla valutazione di incidenza ambientale e sulla documentazione progettuale, per omessa considerazione della vicinanza a siti Natura 2000 e ad altri siti di interesse ambientale, nonché omessa istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. In secondo luogo, ha contestato l’omessa valutazione delle sopravvenienze ambientali, paesaggistiche e pianificatorie, con particolare riferimento al cumulo degli impatti con altri impianti eolici, alla mancata considerazione di alternative ragionevoli, alla localizzazione in aree ritenute non idonee o boscate, ai vincoli paesaggistici, alle misure di compensazione e agli effetti sull’economia locale. La società controinteressata ha eccepito l’improcedibilità per tardività, sostenendo l’applicabilità del rito speciale relativo alle procedure di occupazione ed espropriazione, nonché l’inammissibilità delle censure rivolte contro atti precedenti ormai definitivi. Ha inoltre sostenuto l’infondatezza delle doglianze, rilevando che il parere della Commissione VIA-VAS aveva esaminato le caratteristiche del progetto, le varianti, la distanza dai siti Natura 2000, gli impatti cumulativi e le sopravvenienze normative e pianificatorie.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità: la proroga dell’esclusione dalla VIA non ha natura di autorizzazione unica né natura dichiarativa della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere; pertanto non rientra nel rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. Il giudizio deve riguardare esclusivamente l’attualità delle valutazioni ambientali originarie alla luce di eventuali sopravvenienze, e non può estendersi alla legittimità dell’originaria esclusione dalla VIA o dei precedenti atti di proroga, ormai definitivi. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché volto sostanzialmente a censurare vizi propri degli atti precedenti, e per il resto infondato. Gli elementi relativi ai laghi di Angitola e Lacina e ai siti Natura 2000 erano già esistenti al momento degli atti originari; inoltre, il parere della Commissione tecnica VIA-VAS aveva esaminato il progetto e le varianti, escludendo interferenze significative con i siti Natura 2000. Le contestazioni dell’associazione, prive di specifiche deduzioni sull’irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione tecnica, sono state ritenute generiche e dirette a sostituire una valutazione di merito a quella amministrativa. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il parere della Commissione aveva considerato le sopravvenienze indicate dalla ricorrente. Quanto al cumulo degli impatti, la ricorrente non ha dimostrato che gli impianti indicati fossero già approvati o esistenti prima dell’originaria esclusione dalla VIA. Quanto alle alternative e al QTRP, la Commissione aveva rilevato che gli strumenti sopravvenuti non avevano modificato in senso preclusivo la destinazione dell’area né reso inattuali le valutazioni precedenti. Le ulteriori censure relative alle aree non idonee, ai vincoli paesaggistici e forestali, alle compensazioni e agli impatti sull’economia locale sono state ritenute generiche, meramente assertive e attinenti al merito della scelta amministrativa, senza dimostrare sopravvenienze idonee a incidere sull’attualità del giudizio originario. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito speciale accelerato non si applica alla proroga dell’esclusione dalla VIA, che non costituisce atto autorizzatorio con natura dichiarativa della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 387/2003
L’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili può avere natura composita, comprendendo anche la dichiarazione di pubblica utilità, diversamente dalla proroga dell’esclusione dalla VIA.
art. 10 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione di incidenza ambientale; il giudice ha escluso che la proroga potesse essere utilizzata per rimettere in discussione elementi già valutati negli atti precedenti.
art. 6, comma 3, d.lgs. 152/2006
Richiamato in tema di valutazione di incidenza; le censure riferite a condizioni già esistenti e già valutabili negli atti originari non possono essere riproposte contro il solo provvedimento di proroga.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Richiamato in materia di valutazione di incidenza ambientale; il parere tecnico richiamato dal decreto aveva valutato la distanza e l’assenza di interferenze significative con i siti Natura 2000.
art. 22 d.lgs. 152/2006
Richiamato con riguardo ai contenuti della documentazione ambientale; la relativa censura è stata ritenuta in parte inammissibile perché riferita agli atti originari ormai definitivi e, per il resto, infondata.
art. 19 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in tema di alternative ragionevoli; il giudice ha ritenuto generiche le contestazioni e non dimostrata una sopravvenienza idonea a rendere inattuali le valutazioni originarie.
art. 142 d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione ai vincoli paesaggistici e forestali; le relative doglianze non hanno dimostrato una sopravvenienza capace di incidere sull’attualità del precedente giudizio ambientale.
D.M. 10 settembre 2010
Le linee guida sulle aree non idonee e sugli impatti cumulativi sono state invocate dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute generiche e non idonee a evidenziare l’illegittimità della proroga.
Massime di principio
- La proroga dell’esclusione dalla VIA non è soggetta al rito speciale previsto per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione, quando non incorpora una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
- Il giudizio sulla proroga dell’esclusione dalla VIA non consente di rimettere in discussione la legittimità dell’originaria esclusione o dei precedenti atti di proroga ormai definitivi; il parametro di legittimità è costituito dalla verifica dell’attualità delle valutazioni ambientali alla luce di sopravvenienze rilevanti.
- La proroga dell’esclusione dalla VIA costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale può investire la valutazione amministrativa solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti, tali da evidenziare un uso distorto del potere.
- Le circostanze ambientali, paesaggistiche o territoriali già esistenti e conoscibili al momento dell’originaria esclusione dalla VIA non costituiscono, di per sé, sopravvenienze idonee a contestare la proroga; occorre dimostrare un mutamento successivo capace di rendere inattuali le valutazioni precedenti.
- Le contestazioni che si limitano a contrapporre una diversa valutazione tecnica a quella dell’amministrazione, senza indicare specifici profili di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, sono inammissibili o infondate perché attengono al merito della scelta amministrativa.
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