Cassazione Penale, Sentenza n. 16074/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che rigettava l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 125 commi 1 e 3 c.p.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte, pur distribuite nel tempo, erano riconducibili a un unico disegno criminoso (finalità di reperire risorse per finanziare l'attività di restauratore) e che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli indici di continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Roma, che aveva escluso la continuazione sulla base della disomogeneità cronologica e geografica delle condotte, della diversità dei reati, della presenza di complici e di diverso modus operandi; ha inoltre ritenuto che la mera finalità di lucro o l'uso della frode non siano di per sé sufficienti a dimostrare un medesimo disegno criminoso in assenza di ulteriori e pregnanti indicatori (programmazione non generica delle successive condotte già all'epoca del primo reato). Per tale motivo il ricorso, che in realtà proponeva una rivalutazione di merito degli elementi di fatto, è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso contestava presunte irregolarità procedurali rispetto all'applicazione delle norme sull'azione esecutiva; la Corte richiama l'esigenza che la valutazione del giudice dell'esecuzione sia fondata su un'analisi approfondita degli indici di continuazione, rigettando la censura come una mera rivalutazione di merito.
Norma relativa al rito e alle impugnazioni in materia di esecuzione: utilizzata come riferimento procedurale nell'ambito del ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché volto a rimettere in discussione valutazioni di fatto.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074 - 01)
Giurisprudenza richiamata per l'indicazione degli elementi probatori necessari a riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e programmazione dei reati fin dal primo episodio.
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Rv. 267596)
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui non è sufficiente un programma criminoso meramente generico: è necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo reato, delle linee essenziali dei successivi (deliberazione non generica).
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la valutazione congiunta di molteplici indici (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, presenza di un piano preordinato) e non può fondarsi su un unico elemento isolato.
- La mera finalità di profitto o la presenza di un elemento comune (es. uso della frode) non sono di per sé sufficienti a provare un disegno criminoso unitario se mancano indicatori più specifici e pregnanti.
- Deve emergere che, al momento del primo reato, i successivi erano programmati almeno nelle linee essenziali; un programma meramente generico o la commissione estemporanea dei reati escludono la continuazione.
- La diversità di modus operandi, la presenza di complici differenti, la disomogeneità geografica e l'ampio arco temporale sono fattori che depongono contro il riconoscimento della continuazione.
- In sede di legittimità (impugnazioni), le censure che si limitano a criticare la valutazione di fatti e prove del giudice dell'esecuzione sono inammissibili perché comportano una rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità.
- Per chi intende ottenere il riconoscimento della continuazione è consigliabile documentare elementi probatori concreti di pianificazione (comunicazioni, ruoli stabili, ripetitività e coerenza del modus operandi, prove di programmazione economica) al fine di dimostrare la non occasionalità delle condotte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15985/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15987/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15989/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15990/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15991/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15994/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →