Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/10/2017 n. 24120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2000 e agli anni dal 2000 al 2005, contestando, tra l'altro, la tardività ritenuta dal giudice per il primo ricorso, l'applicabilità della sospensione dei termini connessa all'accertamento con adesione, la ruralità e l'inagibilità sismica degli immobili, la decadenza del Comune dal potere accertativo e la competenza del Comune in materia di classamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha riconosciuto fondato il primo motivo, stabilendo che il regolamento comunale che introduce l'accertamento con adesione deve prevedere anche la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare. Tuttavia, il ricorso è stato ugualmente rigettato: le questioni sulla ruralità e sulla decadenza erano state proposte solo in appello e quindi erano nuove e inammissibili; la contestazione sull'inagibilità sismica riguardava una valutazione di fatto, non censurabile mediante denuncia di violazione di legge; la questione sul classamento non risultava proposta nei precedenti gradi di giudizio. C.M. è stato condannato a rifondere al Comune le spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. m

    I comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218 del 1997.

    Quando un Comune introduce l'accertamento con adesione, il regolamento deve rispettare i criteri generali della disciplina statale, compresa la sospensione dei termini per impugnare.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    Il termine per proporre ricorso rimane sospeso per 90 giorni.

    La sospensione è funzionale a consentire lo svolgimento del contraddittorio e costituisce un elemento generale dell'accertamento con adesione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1

    Disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria, entro i limiti stabiliti dalla legge.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta di proporre per la prima volta in appello domande ed eccezioni nuove, salvo le eccezioni rilevabili d'ufficio nei casi previsti.

  • D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2

    Richiamato dal contribuente in relazione ai requisiti di ruralità degli immobili; la censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione era stata introdotta tardivamente.

  • Provvedimento ministeriale 28 settembre 1997, art. 4, comma 4

    Richiamato in relazione agli immobili danneggiati dal sisma del 1997; la Corte ha precisato che la contestazione riguardava la ricostruzione concreta dei fatti e non l'interpretazione della norma.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 67, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Richiamati sulla decadenza dal potere di accertamento ICI; la questione è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 2, 18 e 34

    Richiamati sulla competenza in materia di classamento catastale; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché non risultava proposta nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • Se un Comune introduce l'accertamento con adesione, il relativo regolamento deve garantire anche la sospensione del termine per impugnare prevista dalla disciplina statale; una regolamentazione comunale difforme può essere disapplicata.
  • La fondatezza di un singolo motivo non comporta necessariamente l'annullamento dell'atto o della sentenza se gli ulteriori motivi di merito sono inammissibili o infondati.
  • Le questioni e le eccezioni devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo; introdurle per la prima volta in appello normalmente comporta l'inammissibilità.
  • La contestazione di una valutazione fattuale del giudice di merito deve essere proposta mediante il corretto vizio processuale, non genericamente come violazione di legge.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio; il giudizio di legittimità riguarda gli errori di diritto e i vizi processuali nei limiti consentiti.
  • La sospensione dei termini derivante dall'accertamento con adesione deve essere verificata concretamente sulla base della disciplina applicabile e del regolamento comunale vigente, prima di calcolare la tempestività del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.