Ordinanza n. 1577/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. n. 1865 del 25.11.2025, notificato in data 26.11.2025, con cui l’Ambasciata d’Italia in Egitto – Cancelleria Consolare Il Cairo ha respinto l’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio (pratica n. 220043602) presentata dalla ricorrente il 19.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Egitto – Cancelleria Consolare del Cairo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, seri dubbi sulla validità della procura alle liti rilasciata mediante scrittura privata prima della notificazione del ricorso, poiché l'autenticazione della firma era stata effettuata dai difensori ai fini dell'accertamento delle generalità della parte senza la contestuale presenza fisica della ricorrente in Italia, che partecipava mediante videocollegamento dall'estero. Ha inoltre rilevato che la procura rilasciata successivamente in forma pubblica, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, non appariva idonea a sanare il possibile vizio. In ogni caso, la ricorrente non aveva comprovato la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il fumus boni iuris non è stato favorevolmente valutato, poiché sono emersi seri dubbi sulla validità della procura rilasciata prima della notificazione del ricorso, in ragione dell'assenza della parte davanti al difensore al momento dell'autenticazione della firma e della partecipazione soltanto mediante videocollegamento dall'estero; il giudice ha richiamato, sul punto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11/2025. Il TAR ha altresì escluso la rilevanza, ai fini della sanatoria, della successiva procura pubblica, rilasciata dopo notificazione e deposito del ricorso. La domanda cautelare è stata comunque respinta anche per mancata prova del periculum in mora, non essendo stato comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11/2025
È richiamata quale precedente in materia di validità della procura alle liti rilasciata mediante scrittura privata e autenticata dal difensore in assenza della contestuale presenza della parte in Italia.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata mediante scrittura privata prima della notificazione del ricorso può porre seri problemi di validità quando l'autenticazione della firma da parte del difensore avvenga senza la contestuale presenza della parte nel territorio nazionale e la parte partecipi soltanto mediante videocollegamento dall'estero.
- Una procura rilasciata in forma pubblica dopo la notificazione e il deposito del ricorso non è necessariamente idonea a sanare il possibile vizio della procura originaria; la sua efficacia sanante deve essere valutata secondo le regole processuali applicabili.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri il periculum in mora, ossia un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
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