Cassazione Penale, Sentenza n. 46442/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli avvocati dei ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale della libertà di Reggio Calabria del 12/05/2023 che aveva respinto le istanze di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. del 25/03/2022. Per Ascrizzi Alfredo si denunciavano violazioni ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e ragioni cautelari (art. 274 lett. b) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale del riesame aveva riconsiderato elementi già ritenuti insufficienti dalla sentenza di annullamento: la sola "dote" non sarebbe indice sufficiente di stabile appartenenza, le partecipazioni a riunioni erano incerte, la presunta progressione in carriera era frutto di forzature interpretative, mancavano condotte recenti e concrete (anche considerando il tempo silente a partire dal 2018) e le intercettazioni erano eterogenee e non probanti. Per Ascrizzi Ferdinando si deduceva violazione ex art. 606 lett. b) (e richiamo alla giurisprudenza sul rinvio) rispetto all'art. 416 ter: il giudice del rinvio non avrebbe chiarito tempo, luogo e modalità dell'accordo tra il mafioso Carzo e il politico Gioffrè, non vi sarebbero elementi che dimostrino un ruolo di intermediazione di Ferdinando, le promesse non erano state concretizzate (assunzioni) e mancava la prova del metodo intimidatorio e dello scambio politico-mafioso.
La decisione
La Corte di cassazione, sez. pen., ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ascrizzi Ferdinando per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'assoluzione pronunciata in primo grado; non è stata disposta condanna alle spese per la carenza sopravvenuta. Quanto al ricorso di Ascrizzi Alfredo è stato rigettato come infondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse colmato i dubbi sollevati nella pronuncia di annullamento, documentando condotte plurime e reiterate (partecipazione a nuove affiliazioni, incarichi per verificare comportamenti di affiliati, sollecitazioni per ottenere maggiore rilievo nel gruppo) idonee a dimostrare un apporto concreto e stabile all'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. Perciò il ricorrente Alfredo è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sono stati disposti gli adempimenti per la cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è stata interpretata richiedendo non solo il rito di affiliazione ("dote") ma anche condotte concrete, ripetute e riconoscibili dall'affiliato che dimostrino un apporto operativo stabile all'associazione mafiosa; la giurisprudenza richiamata richiede un "apporto concreto" anche minimo ma riconoscibile.
art. 416-ter c.p.
Invocata nella parte relativa allo scambio politico-mafioso; la Corte ha ritenuto che per contestare tale reato sia necessario dimostrare tempi, modi e la modalità di partecipazione dell'intermediario, elementi che nel caso di Ferdinando erano stati contestati dagli stessi difensori.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti avevano denunciato vizio di motivazione e violazione di legge e di regole del giudizio di rinvio. La Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti da Alfredo e inammissibile il ricorso di Ferdinando per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 274 lett. b) c.p.p.
Riferita alle esigenze cautelari: il ricorrente sosteneva che il tempo "silente" e l'assenza di condotte recenti dovessero escludere la sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che le condotte storiche e reiterate potessero comunque supportare la gravità indiziaria.
art. 616 c.p.p.
Richiamato dalla sentenza quale norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
"sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia \"apporto concreto\", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità"
Principio richiamato dalla Corte per affermare che iniziative ripetute, incarichi e partecipazioni a affiliazioni costituiscono indizi idonei a provare l'inserimento stabile e l'apporto concreto dell'indagato all'organizzazione mafiosa.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- La sola partecipazione al rito di affiliazione o il mero conferimento della "dote" non bastano a provare la partecipazione attiva all'associazione mafiosa: è necessario dimostrare condotte concrete, ripetute e riconoscibili che costituiscano un apporto operativo stabile al sodalizio.
- Il giudice del rinvio deve esaminare e rispondere puntualmente alle censure sollevate nella pronuncia di annullamento; se lo fa indicando elementi specifici e nuove valutazioni, la sua decisione può superare i precedenti rilievi.
- Un periodo di inattività o "silenzio" nel tempo non è automaticamente decisivo in favore dell'imputato: la valutazione della gravità indiziaria può considerare atti e comportamenti pregresse che dimostrino un inserimento stabile, purché adeguatamente motivati.
- La contestazione di reati connessi allo scambio politico-mafioso richiede, oltre all'accertamento dell'accordo, elementi che specifichino tempi, modi e ruoli (es. intermediazione) e la modalità di procacciamento (anche intimidatoria) dei voti o dei vantaggi.
- Se l'imputato ottiene un'assoluzione nel merito dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; questo impedisce di continuare l'impugnazione e può escludere le spese per tale causa sopravvenuta.
- In sede di cassazione il rigetto comporta normalmente condanna alle spese (art. 616 c.p.p.), salvo cause di inammissibilità sopravvenuta che giustifichino diversa valutazione.
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