Sentenza n. 974/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della pratica SUAP per il rilascio del permesso di costruire, fondato sulla mancata titolarità dei lotti, nonché precedenti determinazioni comunali di revoca delle assegnazioni dei lotti PIP
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conclusione negativa del procedimento SUAP relativo alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione di un opificio destinato alla produzione e al confezionamento di idropitture e vernici sui lotti PIP n. 127 e 128. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 12, 13 e 20 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il decorso del termine per la definizione della pratica avrebbe determinato la formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso. Ha denunciato inoltre erronea presupposizione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e ingiustizia manifesta. In secondo luogo, ha sostenuto che il conferimento dei lotti effettuato dalla precedente titolare FM Colori s.r.l. in sede di aumento del capitale della ricorrente non fosse equiparabile a una vendita o locazione vietata dal regolamento comunale per le aree PIP e che, comunque, le determinazioni dirigenziali di revoca delle assegnazioni, indirizzate alla precedente titolare, fossero inefficaci nei suoi confronti. Ha dedotto anche violazione del regolamento PIP, degli artt. 11, 12 e 13 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 42 e 97 Cost. e dei principi di trasparenza, leale collaborazione, certezza temporale e giusto procedimento. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di costruire e il risarcimento del danno da ritardo. Con memoria successiva ha prospettato, senza proporre rituali motivi aggiunti, una contraddittorietà dell’azione comunale desunta da un’ordinanza di rimozione di rifiuti che la qualificava come proprietaria dei terreni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tardiva, e quindi improcedibile per carenza di interesse, l’impugnazione delle determinazioni dirigenziali nn. 984 e 985 del 2019, con cui erano state revocate le assegnazioni dei lotti alla precedente assegnataria. La notificazione era stata ricevuta dal legale rappresentante che, all’epoca, rappresentava entrambe le società; comunque, la piena conoscenza degli atti risultava dalla successiva richiesta, formulata anche quale rappresentante della ricorrente, di annullarli. Da tale conoscenza decorreva il termine di sessanta giorni per l’impugnazione. Il TAR ha inoltre affermato che gli obblighi derivanti dalle convenzioni e dal regolamento PIP hanno natura propter rem: seguono il bene e si trasferiscono al successivo acquirente, compresi l’inadempimento all’obbligo di edificazione e gli effetti della decadenza dall’assegnazione. Gli atti di trasferimento non autorizzati non erano opponibili al Comune e la ricorrente non era mai divenuta assegnataria dei lotti. Nel merito, il giudice ha escluso la formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso. La pratica era priva del titolo di legittimazione, requisito essenziale della domanda edilizia; tale carenza impediva strutturalmente l’operatività del silenzio-assenso. Il successivo provvedimento comunale, pur intervenuto dopo il preavviso e le osservazioni della società, non poteva determinare la formazione del titolo edilizio in assenza del presupposto sostanziale. Il conferimento societario, pur distinto causalmente dalla compravendita, è stato qualificato come trasferimento del lotto non autorizzato, idoneo a eludere le finalità pubblicistiche del regolamento PIP e quindi non idoneo a conferire la legittimazione edilizia. La censura fondata sull’ordinanza di rimozione dei rifiuti è stata dichiarata inammissibile perché proposta con semplice memoria e non con motivi aggiunti; in ogni caso è stata ritenuta infondata, poiché il Comune non negava il trasferimento civilistico dei beni, ma la sua opponibilità in assenza della necessaria autorizzazione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, conseguente all’infondatezza e improcedibilità delle censure sull’illegittimità dell’azione amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 4, 6, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento comunale per l'assegnazione di aree in zona PIP
La decadenza opera “ipso iure” al verificarsi degli inadempimenti agli obblighi assunti dall’assegnatario; l’art. 12 vieta l’alienazione dei lotti privi di manufatti, salvo l’eccezione regolamentata del leasing; l’art. 15 prevede la revoca della concessione in caso di mancata utilizzazione dell’area nei tempi e modi previsti.
Gli obblighi convenzionali e regolamentari relativi all’assegnazione PIP hanno natura propter rem, seguono l’immobile e sono opponibili ai successivi aventi causa; i trasferimenti non autorizzati non consentono il subentro nella posizione di assegnatario.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire viene rilasciato a chi abbia un titolo legittimante; tra i contenuti essenziali della domanda rientra il titolo di legittimazione.
La mancanza del titolo di legittimazione costituisce carenza di un presupposto strutturale della domanda edilizia e impedisce la formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire deve essere conforme agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente; nel caso concreto presupponeva anche la rituale assegnazione del lotto PIP.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito alla ricorrente di presentare osservazioni, ma non ha superato la carenza sostanziale del titolo di legittimazione.
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
La sua applicazione nell’ordinanza di rimozione dei rifiuti non ha comportato il riconoscimento, ai fini edilizi e urbanistici, della legittimazione della società a ottenere il permesso di costruire.
artt. 2193 e 34 c.c. nel testo vigente all’epoca
La modifica della carica dell’amministratore sociale diviene opponibile ai terzi con l’iscrizione nel registro delle imprese; al momento della notificazione delle determinazioni, il destinatario risultava ancora rappresentante della precedente società assegnataria.
artt. 2253 e seguenti c.c.
Il conferimento societario è negozio distinto dalla compravendita quanto alla causa, ma costituisce comunque un trasferimento del bene rilevante ai fini del divieto regolamentare e dell’opponibilità al Comune.
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio assenso non si forma quando la domanda è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Secondo il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il silenzio-assenso è strutturalmente inconfigurabile quando manchi un elemento essenziale della domanda; nel settore edilizio è essenziale il titolo di legittimazione richiesto dall’art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001.
art. 88 c.p.a.
La sentenza è stata redatta dal presidente del collegio dopo il decesso del magistrato relatore intervenuto successivamente alla decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Gli obblighi derivanti dalle convenzioni e dai regolamenti di assegnazione dei lotti PIP, compreso l’obbligo di edificazione entro i termini, hanno natura propter rem: seguono il bene e gravano anche sui successivi aventi causa, insieme agli effetti dell’inadempimento e della decadenza dall’assegnazione.
- La piena conoscenza di un provvedimento lesivo da parte del legale rappresentante di una società consente il decorso del termine per impugnarlo quando il medesimo soggetto rappresenti anche la società successivamente interessata dagli effetti dell’atto e ne dimostri concretamente la conoscenza.
- Il permesso di costruire per silenzio-assenso non può formarsi quando la domanda sia priva del titolo di legittimazione richiesto dalla disciplina edilizia; la mancanza di tale requisito costituisce una carenza strutturale che impedisce l’operatività della norma di semplificazione, indipendentemente dal decorso del termine procedimentale.
- Il conferimento di un immobile in una società, pur essendo causalmente distinto dalla compravendita, costituisce un trasferimento rilevante ai fini dei divieti e delle autorizzazioni previsti dal regolamento PIP quando incide sulla posizione dell’assegnatario e sulle finalità pubblicistiche dell’assegnazione.
- Una censura relativa a un atto sopravvenuto, proposta per la prima volta con una memoria non notificata, non può essere esaminata come motivo aggiunto; la mera memoria non sostituisce l’atto processuale necessario per ampliare l’oggetto del giudizio.
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