Sentenza del 24/03/2016 n. 5833 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato l'IVA su cessioni di autovetture effettuate negli anni 2002 e 2003 nei confronti della società francese B. s.a.r.l., ritenendo non provato l'effettivo trasporto dei beni in Francia. Le autovetture, infatti, erano state reindirizzate dal vettore presso una società italiana. La contribuente sosteneva di aver adempiuto agli obblighi formali e di aver verificato l'esistenza e l'identificazione fiscale del cessionario comunitario, nonché di aver acquisito documenti di trasporto e dichiarazioni di avvenuto trasferimento. Contestava quindi sia il recupero dell'IVA sia, subordinatamente, la propria responsabilità per un eventuale comportamento fraudolento o irregolare del cessionario o del vettore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Pur ribadendo che la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede l'effettivo trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro e che tale circostanza deve essere provata dal cedente, la Corte ha valorizzato l'accertamento della C.T.R. secondo cui la società aveva correttamente eseguito tutte le procedure previste, agendo con la diligenza propria di un operatore professionale e senza strumenti concreti per controllare il successivo reindirizzamento delle autovetture. L'Agenzia delle entrate è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, pari a Euro 10.200,00 oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, comma 1, lett. a)
Il regime di non imponibilità riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, effettuate mediante trasporto o spedizione nel territorio di altro Stato membro.
La non imponibilità IVA richiede sia la natura effettiva del cessionario comunitario sia l'effettivo trasferimento fisico dei beni fuori dall'Italia. Il cedente deve provare anche il presupposto sostanziale del trasporto, non soltanto gli adempimenti formali.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50, comma 2
Gli adempimenti formali, inclusa l'indicazione del numero identificativo del cessionario e la presentazione degli elenchi riepilogativi, agevolano i controlli ma non sostituiscono la prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla non imponibilità grava sul cedente, che deve documentare l'effettivo trasferimento intracomunitario.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 1
Il motivo fondato su questa norma non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 4
La disposizione, richiamata dalla contribuente, riguarda la possibilità di rivalsa dell'IVA accertata; anche questo profilo è rimasto assorbito.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale relativa ai rapporti fiscali trasferiti alle agenzie spetta all'Agenzia delle entrate e non più al Ministero dell'economia e delle finanze.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 1
La Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenuti sufficienti gli accertamenti di fatto, può decidere direttamente il merito della controversia.
Direttiva 91/680/CEE e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
Nel sistema degli scambi intracomunitari senza controlli alle frontiere, il cedente deve fornire elementi idonei a dimostrare che i beni hanno lasciato fisicamente lo Stato di origine. Tuttavia, il diniego dell'esenzione non può fondarsi su irregolarità non imputabili al cedente quando questi abbia agito in buona fede e adottato misure ragionevoli per evitare la partecipazione a frodi.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione intracomunitaria non bastano fattura, numero identificativo del cliente, modello INTRASTAT, CMR o dichiarazioni del cessionario: occorre poter dimostrare, con un insieme coerente di elementi, l'effettiva uscita fisica dei beni dall'Italia.
- L'onere probatorio grava formalmente sul cedente, ma deve essere valutato secondo la diligenza ragionevole e professionale esigibile al momento della cessione; non gli si può imporre un controllo assoluto su eventi successivi sottratti alla sua disponibilità.
- Se il cedente verifica l'affidabilità del cessionario, acquisisce documenti di trasporto plausibili e adotta misure ragionevoli per controllare la destinazione dei beni, il successivo comportamento fraudolento o anomalo del vettore o dell'acquirente non determina automaticamente la perdita del regime di non imponibilità.
- La buona fede del cedente è decisiva: l'esenzione può essere negata quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, sulla base di elementi oggettivi, di partecipare a un'operazione fraudolenta e non ha adottato cautele adeguate.
- La mera correttezza degli adempimenti formali non è sufficiente se emergono indizi concreti di mancata esportazione o frode; tali adempimenti diventano però rilevanti insieme agli altri elementi per dimostrare la diligenza e l'assenza di colpa del cedente.
- Nel contenzioso tributario relativo a periodi successivi al 1° gennaio 2001, il ricorso deve essere normalmente rivolto contro l'Agenzia delle entrate, non contro il Ministero dell'economia e delle finanze.
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