Ordinanza n. 1406/2026 - Napoli, Sezione 4
per la declaratoria della illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di sanatoria urbanistico-edilizia ex art.31 l.28/02/1985 n.-OMISSIS-del 17/03/1986 prot.-OMISSIS-– pratica di condono n.-OMISSIS-– BARCODE -OMISSIS- e sull’atto di invito alla conclusione del relativo procedimento presentato dalla ricorrente al Comune di Napoli ed acquisito al prot. -OMISSIS-del 11/12/2019; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di sanatoria urbanistico edilizia ex art.31 l. 28/2/1985 n.-OMISSIS-del 17/3/1986 prot. n.-OMISSIS-pratica di condono n.-OMISSIS-- BARCODE -OMISSIS- - presentata per sanare talune difformità (incremento di superficie per circa 29 mq e modalità costruttive difformi non concretanti incrementi di superficie e volume) realizzate nell’appartamento sito in Napoli alla via -OMISSIS-, viale condominiale -OMISSIS- (in catasto alla sezione chi, foglio-OMISSIS--OMISSIS-) al momento della costruzione - in forza di licenza edilizia n.-OMISSIS-del 2/8/1962 - dell’edificio in cui lo stesso è ubicato; nonché per la liquidazione del compenso al nominato Commissario ad acta dott. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune sulla domanda di sanatoria edilizia e successiva esecuzione commissariale della sentenza che imponeva la conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La controversia trae origine da un precedente ricorso ex art. 117 c.p.a., con il quale il titolare di un’istanza di sanatoria urbanistico-edilizia presentata nel 1986 aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Con sentenza del 2020 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine assegnato, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. A seguito del mancato adempimento, il TAR aveva nominato un commissario ad acta e successivamente prorogato il termine per l’esecuzione. Il commissario ha infine adottato un provvedimento commissariale di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994, riferito a difformità edilizie consistenti in un incremento di superficie di circa 29 mq e in modalità costruttive difformi. Dopo avere depositato il provvedimento conclusivo e gli allegati, il commissario ha chiesto la liquidazione del rimborso chilometrico e dei compensi e delle spese sostenute.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell’integrale esecuzione della precedente sentenza mediante l’adozione del provvedimento commissariale di rilascio del permesso di costruire in sanatoria. L’ordinanza non riesamina la legittimità del titolo edilizio né definisce ulteriori censure sull’istanza di condono, ma si limita a determinare il compenso spettante al commissario ad acta per l’attività svolta. Il Collegio ha ritenuto congrua la liquidazione di € 172,92 per rimborsi chilometrici e di € 4.500,00 per spese e compensi, ponendo entrambi gli importi a carico del Comune di Napoli, già onerato delle spese del precedente giudizio sul silenzio. Le generalità della parte interessata sono state oscurate ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere
La disposizione ha costituito la base del precedente giudizio sul silenzio, concluso con l’ordine al Comune di adottare un provvedimento espresso e con la successiva possibilità di nominare un commissario ad acta.
art. 31 l. 28 febbraio 1985, n. 47
istanza di sanatoria urbanistico-edilizia ex art. 31
È indicato quale fondamento dell’istanza originaria di sanatoria edilizia presentata nel 1986.
l. 23 dicembre 1994, n. 724
rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex legge 724/94
È la disciplina richiamata nel provvedimento commissariale conclusivo per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale base per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non ottempera all’ordine giudiziale di concludere un procedimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta e prorogarne il termine di esecuzione, ove le circostanze concrete lo giustifichino.
- Una volta depositato il provvedimento adottato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza, il giudice dell’ottemperanza può limitarsi alla liquidazione del compenso spettante al commissario, senza riesaminare in quella sede la legittimità sostanziale del titolo adottato, se tale questione non costituisce oggetto della decisione.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato dal giudice in misura ritenuta congrua rispetto all’attività svolta e alle spese documentate, ponendolo a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente all’obbligo di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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