Cassazione Civile, Ordinanza n. 02568/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dei giudici di merito, della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 in favore di un'assicurata che, cumulando contributi versati in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto in quella data i requisiti contributivi e anagrafici. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 3 del d.m. n. 282/1996. Secondo l'Istituto, la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che la prestazione potesse decorrere da una data anteriore a quella della domanda di opzione per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, quando l'assicurato si avvale della facoltà di farsi computare nella Gestione separata anche contributi versati in altre gestioni, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma va individuata nella data di presentazione della domanda di opzione, poiché solo da quel momento la contribuzione cumulata può concorrere alla liquidazione della pensione. Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, d.m. n. 282/1996
In caso di liquidazione della pensione a carico della Gestione separata mediante computo dei contributi versati in altre gestioni, la decorrenza del trattamento coincide con la data di presentazione della domanda di opzione, perché solo da tale momento la contribuzione può entrare a far parte dell'ammontare contributivo utile alla pensione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il termine riservato al deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando la pensione nella Gestione separata è liquidata mediante computo di contributi versati in altre gestioni, la decorrenza della prestazione non può essere anticipata al mero raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi se la domanda di opzione è successiva.
- La facoltà di cumulare o computare contributi provenienti da gestioni diverse diviene rilevante ai fini della pensione solo dalla data in cui l'assicurato esercita l'opzione richiesta dalla disciplina regolamentare.
- Il giudice di merito che assegni alla pensione una decorrenza anteriore alla domanda di opzione viola la disciplina applicabile e incorre in cassazione della sentenza.
Come è indicizzato
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