Cassazione Penale, Sentenza n. 37403/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di norme processuali la decisione di favoreggiare, ai fini della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), le sommarie informazioni rese in fase di indagine rispetto alla deposizione in dibattimento della teste Adriana Sorina Lacatus. Si censura che la Corte territoriale abbia ritenuto inattendibile la versione resa in dibattimento e abbia invece privilegiato la versione investigativa, nonostante il divieto di utilizzare le dichiarazioni predibattimentali come prova dei fatti (salvo specifiche conferme in udienza) e nonostante l'ammissione, da parte della teste, di un precedente mendacio che, secondo il ricorrente, avrebbe imposto l'interruzione dell'esame ai sensi dell'art. 63, comma 1 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto illegittimo che la Corte d'appello abbia fatto prova dei fatti esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese nella fase investigativa senza il necessario riscontro in dibattimento e senza applicare correttamente i limiti dell'art. 500 c.p.p. (le dichiarazioni predibattimentali possono essere usate per contestare la credibilità del teste ma non come prova dei fatti narrati, salvo conferma in udienza). Ha altresì osservato che la motivazione dei giudici di merito non indica una fattispecie processuale che legittimasse l'utilizzo diretto delle sommarie informazioni come prova. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato di ricettazione; la condanna impugnata è stata pronunciata sulla base dell'accertamento della disponibilità del bene oggetto di imputazione.
art. 63, comma 1 cod. proc. pen.
Regola che disciplina l'interruzione dell'esame del teste nel caso di ammissione di mendacio; il ricorrente sosteneva che l'ammissione di mendacio da parte della teste avrebbe dovuto determinare l'interruzione dell'esame, ma la Corte di Cassazione ha valutato la corretta applicazione di tale norma nel contesto delineato.
art. 500 cod. proc. pen.
Fissa il meccanismo delle contestazioni: le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette per contestare il teste e valutate ai fini della sua credibilità, ma non possono essere utilizzate come prova dei fatti narrati a meno che non risultino confermate in dibattimento (salvo casi particolari disciplinati dai commi successivi). La Corte di Cassazione ha richiamato questa disposizione per censurare l'uso probatorio improprio delle sommarie informazioni.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive disposizioni richiamate
Norme richiamate a proposito della trattazione scritta del procedimento; citate per motivi procedurali relativi alla modalità di trattazione della causa in Cassazione (trattazione per iscritto).
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023, n. 215 (conv. L. 23/02/2024, n. 18)
Richiami normativi formali collegati all'applicabilità delle disposizioni sulla trattazione scritta; utilizzati per spiegare la base normativa della procedura adottata nella fase di cassazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari non possono essere utilizzate come prova dei fatti in sede dibattimentale se non sono state confermate in udienza; al massimo possono essere utilizzate per contestare la credibilità del teste ai sensi dell'art. 500 c.p.p.
- Se il teste ritratta in dibattimento e la sua versione predibattimentale è diversa, il materiale investigativo può valere solo per valutare l'attendibilità del teste, non per sostituirsi alla prova dibattimentale; la mancata conferma in udienza ne impedisce l'efficacia probatoria.
- L'ammissione di un precedente mendacio da parte di un teste può avere rilievo procedurale (es. possibile interruzione dell'esame ex art. 63 c.p.p.) e sostanziale (incidere sulla credibilità), ma la sua incidenza deve essere trattata secondo le regole processuali e motivata in sentenza.
- In casi simili la difesa dovrebbe: a) eccepire tempestivamente l'utilizzo improprio di dichiarazioni predibattimentali come prova, b) chiedere l'applicazione dell'art. 500 c.p.p. e, se occorre, l'esclusione o il ridimensionamento probatorio di tali atti, c) sollecitare che eventuali dichiarazioni predibattimentali siano sottoposte a conferma in dibattimento.
- L'accusa, per sostenere una ricostruzione fondata su dichiarazioni predibattimentali, deve cercare riscontri diretti o indiretti in dibattimento (altri mezzi di prova, conferme in udienza) perché l'uso esclusivo di materiale investigativo può essere annullato in Cassazione.
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