Sentenza n. 7820/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, a) del Bando di concorso pubblico per il reclutamento di n. 300 unità di funzionario bibliotecario [Codice 02] a tempo pieno e indeterminato nell’Area funzionari del Ministero della cultura, limitatamente alla parte in cui tale atto, sotto pena di esclusione, richiede ai concorrenti già in possesso della Laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia [LM5] anche il possesso del Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure del diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della Cultura o titoli equipollenti; b) del silente provvedimento di esclusione connesso al rifiuto di accettazione nel Portale “inPA” della domanda di partecipazione a firma del ricorrente; c) di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per 300 funzionari bibliotecari, limitatamente alla previsione del requisito aggiuntivo rispetto alla laurea magistrale LM5, e conseguente esclusione telematica dalla procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare della laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (LM5), ha impugnato il bando relativo al reclutamento di funzionari del Ministero della Cultura e il conseguente blocco telematico della domanda di partecipazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 61 d.P.R. 445/2000, dell’art. 31 d.P.R. 1409/1963, del CCNL Ministeri e dei principi di proporzionalità, imparzialità, efficacia e favor partecipationis, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e illogicità, contestando la richiesta di un ulteriore diploma di specializzazione, dottorato, master di secondo livello o diploma di scuola di alta formazione anche ai laureati LM5. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’ordinamento universitario e dei decreti ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, sostenendo che la laurea LM5 forma già ex lege archivisti e bibliotecari e rende superfluo un ulteriore titolo specialistico. Con il terzo motivo ha contestato il provvedimento di esclusione, formatosi mediante il rifiuto del Portale inPA di accettare la domanda, deducendo violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ed eccesso di potere per abnormità procedimentale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che l’amministrazione dispone di discrezionalità nell’individuazione dei titoli di ammissione, ma tale discrezionalità deve essere esercitata in rapporto alla professionalità richiesta ed è sindacabile per illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. Nel caso concreto, è stata ritenuta illogica e sproporzionata la previsione che imponeva un titolo specialistico ulteriore anche ai candidati già in possesso della LM5, la quale, secondo il d.m. n. 1649/2023 e gli obiettivi formativi della classe, assicura una formazione specifica nelle materie archivistiche e biblioteconomiche e consente lo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità presso archivi, biblioteche e altri istituti culturali. La previsione risultava inoltre incoerente perché consentiva l’accesso anche a candidati con qualsiasi altra laurea, subordinandolo però al possesso di titoli specialistici aggiuntivi, mentre escludeva i titolari della laurea specificamente pertinente imponendo loro un doppio titolo specialistico. Il richiamo all’accordo sulle famiglie professionali del 14 luglio 2023 non è stato ritenuto sufficiente a giustificare tale disparità. È stato quindi annullato il bando limitatamente al profilo di funzionario bibliotecario e al requisito contestato, nonché il provvedimento di esclusione del ricorrente. L’annullamento non si estende ai distinti profili di funzionario architetto, archivista e archeologo, per i quali il ricorrente non aveva concorso. Le spese sono state compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando siano rispettati i termini e siano complete istruttoria e contraddittorio.
art. 61 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti professionali e di accesso, ma non posto dal TAR a fondamento autonomo della decisione.
art. 31 d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione professionale archivistica e bibliotecaria; la decisione è fondata principalmente sull’illogicità e sproporzione del requisito aggiuntivo.
d.m. 22 ottobre 2004, n. 270
Richiamato quale fonte dell’ordinamento universitario e della classe di laurea magistrale LM5.
d.m. 19 dicembre 2023, n. 1649
Definisce la classe della laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia e conferma che essa fornisce una formazione specifica nelle materie della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, con sbocchi professionali anche presso archivi, biblioteche e istituti culturali pubblici.
art. 2, comma 1, lett. h), Codice 2, del bando di concorso
Laurea magistrale (LM): Archivistica e biblioteconomia (LM-5) o titoli equiparati secondo la normativa vigente e in aggiunta: Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale oppure Diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio, che operano presso il Ministero o titoli equipollenti
La previsione è stata annullata, nei limiti del profilo di funzionario bibliotecario, perché irragionevole e sproporzionata nella parte in cui impone il requisito aggiuntivo anche ai titolari della LM5.
Massime di principio
- La discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione dei titoli di studio richiesti per l’ammissione a un concorso deve essere esercitata in relazione alla professionalità e alla preparazione culturale necessarie per il posto da ricoprire ed è sindacabile per illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.
- È irragionevole e sproporzionato imporre un ulteriore titolo specialistico ai candidati che possiedono una laurea magistrale specificamente orientata alla formazione richiesta per il profilo professionale oggetto del concorso, quando tale titolo è già idoneo a dimostrare le competenze necessarie.
- Il principio del favor partecipationis impedisce che l’ampliamento dell’accesso a candidati con titoli di studio non specificamente pertinenti si traduca nella preclusione per i candidati in possesso del titolo accademico direttamente attinente al profilo messo a concorso.
- Il requisito aggiuntivo può essere giustificato nei confronti di candidati con lauree appartenenti ad ambiti diversi, se funzionale a colmare il deficit di conoscenze specialistiche, ma non può essere richiesto indistintamente anche a chi abbia già conseguito il titolo di studio specificamente professionalizzante.
- L’annullamento di una clausola del bando produce effetti limitati al profilo professionale e alla parte della procedura direttamente incisi dalla clausola illegittima e non travolge automaticamente gli ulteriori profili concorsuali autonomi non interessati dalla contestazione.
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