Ordinanza n. 139/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previe misure cautelari - dell'accordo sostitutivo tra MASAF e SMA del 31/5/2022; - delle decisioni MASAF di pagare la sovvenzione impianti a SMA Srl del 2022 e 2023 e future, dei relativi impegni di spesa e dei pagamenti avvenuti; nonché avverso il comportamento di SMA quale proprietaria e gestrice dell'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accordo sostitutivo tra MASAF e SMA e atti di erogazione della sovvenzione impianti, oltre al comportamento della società nella gestione dell'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'accordo sostitutivo stipulato tra il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Società Marchigiana Allevamenti, le decisioni ministeriali di pagamento della sovvenzione impianti per il 2022 e il 2023 e per gli anni futuri, i relativi impegni di spesa e i pagamenti già eseguiti, nonché il comportamento della società quale proprietaria e gestrice dell'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Il giudizio, integrato da motivi aggiunti e pendente nel merito, è stato rinviato su istanza dell'unico difensore dei ricorrenti, che ha documentato un legittimo impedimento consistente nella necessità di partecipare a una concomitante udienza dinanzi a un diverso giudice, già calendarizzata. Il difensore era inoltre subentrato da poco al precedente legale e aveva rappresentato la necessità di discutere personalmente una causa caratterizzata da specificità e numerose eccezioni.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio, ritenendo eccezionali e meritevoli di favorevole considerazione le ragioni dell'impedimento del difensore. La valutazione è stata fondata sia sulla natura dell'impedimento, costituito da una concomitante udienza già precedentemente fissata, sia sul recente subentro del difensore nel giudizio e sulla necessità, in relazione alla complessità della causa e alle numerose eccezioni, di consentirgli la discussione personale per adempiere al mandato difensivo. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle domande di annullamento né sulle misure cautelari. La trattazione del merito è stata fissata alla pubblica udienza del 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio
Il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali, da esplicitare nel verbale d'udienza o nel decreto presidenziale; il TAR ha ritenuto integrato tale requisito dal legittimo impedimento documentato dell'unico difensore, anche in considerazione del suo recente subentro e della specificità della causa.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto per casi eccezionali, che devono essere specificamente riportati nel verbale d'udienza o nel decreto presidenziale di rinvio.
- La concomitanza con un'udienza dinanzi a un diverso giudice, già previamente calendarizzata, può integrare un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio, quando l'impedimento sia documentato e riguardi l'unico difensore della parte.
- Nel valutare un'istanza di rinvio per impedimento del difensore, il giudice può considerare anche il recente subentro del legale, la specificità della controversia e la necessità di assicurare una discussione personale effettiva nell'interesse della parte.
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