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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 20828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La C. Hospital s.p.a. aveva chiesto il riconoscimento dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano per usi industriali e il rimborso delle maggiori somme versate per le forniture pregresse; dopo parere negativo/limitativo dell'UTF e controversie sulle competenze giurisdizionali, la questione giunge in Cassazione: si discutevano la legittimazione ad ottenere il rimborso (se spettante al consumatore o solo al fornitore/titolare dell'obbligo tributario), la giurisdizione competente (tributaria od ordinaria) e la decorrenza degli effetti dell'agevolazione (se retroattiva o solo dalla data di istanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione di preesistente giudicato, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso e ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle Dogane. Ha cassato la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo esame, statuendo anche sulle spese di legittimità. In sostanza la Corte ha ritenuto errato riconoscere al consumatore (C. Hospital) la legittimazione diretta al rimborso dall'Erario e ha richiamato i principi che: il soggetto passivo dell'accisa è il fornitore; l'azione del consumatore verso il fornitore è di ripetizione di indebito (rapporto privatistico) e la decorrenza degli effetti dell'agevolazione tributaria è dalla data della presentazione dell'istanza verificata dall'autorità competente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 26

    Stabilisce che soggetto passivo dell'accisa sul gas è il fornitore che fattura ai consumatori; il fornitore ha diritto di rivalsa verso i consumatori finali.

  • D.L. 7 febbraio 1977 n. 15, conv. L. 7 aprile 1977 n. 102, art. 10 comma 2

    Conferma che l'imposta di consumo sul gas è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto: il rapporto tributario è tra Amministrazione finanziaria e fornitore, non con l'utente.

  • D.M. 12 luglio 1977, art. 4

    Impone al fornitore l'onere di individuare e documentare i consumi esenti/agevolati (es. elenco utenti e certificati), evidenziando che l'obbligo di prova sull'uso spetta al fornitore nel rapporto tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Riferimento procedurale utilizzato nella controversia; la Corte ha richiamato la disciplina dei rapporti processuali tributari in relazione alla giurisdizione e alle impugnazioni.

  • Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 12 comma 5 lett. c

    Modifica normativa relativa all'agevolazione per uso industriale del gas e al relativo regime di rimborso; la concessione dell'agevolazione è subordinata a domanda e verifica.

  • Legge 27 dicembre 1990, n. 428, art. 29

    Invocata dall'Amministrazione ma ritenuta non decisiva: la Corte ha escluso che il rimborso fosse fondato su incompatibilità con norme UE ai sensi di tale articolo nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il soggetto passivo dell'accisa sul gas metano è il fornitore/erogatore: il consumatore finale non è soggetto passivo tributario ma può agire contro il fornitore per ripetizione di indebito in sede civile/ordinaria.
  • Quando l'agevolazione tributaria è concessa su domanda, gli effetti decorrono dalla data di presentazione dell'istanza e non retroattivamente a un periodo anteriore alla richiesta verificata dall'autorità competente.
  • Le controversie in cui il rimborso è chiesto direttamente all'Amministrazione finanziaria e riguarda rapporti tributari del fornitore rientrano nella giurisdizione tributaria; le azioni tra fornitore e consumatore per restituzione di somme indebitamente pagate sono rapporti privatistici e, di regola, sono devolute al giudice ordinario (salvo casi in cui il rapporto con l'Amministrazione sia direttamente oggetto della domanda).
  • Nel contenzioso relativo a imposte trasferite nel prezzo, il ricorrente deve valutare se agire: (a) come fornitore nei confronti dell'Amministrazione per il rimborso tributario; oppure (b) come consumatore nei confronti del fornitore per ripetizione di indebito. Tempi e termini di prescrizione/decadenza sono diversi a seconda dell'azione scelta.
  • Il fornitore ha l'onere di individuare e documentare i consumi agevolati/esenti (adempimenti amministrativi previsti dalla normativa): la mancata prova può incidere sulla responsabilità soggettiva del fornitore, ma non trasforma il consumatore nel soggetto passivo tributario.

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