Sentenza n. 94/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 281/2025, pubblicata il 21.05.2025, RGN. 945/2024, emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 22.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza definitiva del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva n. 281/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire, per l'anno scolastico 2019/2020, del beneficio finanziario di euro 500,00 costituito dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, condannando il Ministero a mettere a disposizione tale importo, oltre agli interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 maggio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria l'11 novembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Sassari era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione rispetto ai compensi ordinari è stata giustificata dalla serialità e standardizzazione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire gli ordini necessari all'Amministrazione e di nominare un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di mancata esecuzione, l'adozione di misure esecutive e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e dell'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- L'Amministrazione statale che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo può essere convenuta in giudizio di ottemperanza, una volta decorso inutilmente tale termine dilatorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'Amministrazione di adottare tutti gli atti necessari a dare piena e completa esecuzione al giudicato, precisando un termine per l'adempimento.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando l'inottemperanza dell'Amministrazione risulta già accertata e consente di assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di ulteriore inerzia, mediante l'attribuzione di un termine decorrente dalla richiesta della parte interessata.
- Qualora l'esecuzione del giudicato comporti il pagamento di somme e l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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