Cassazione Civile, Ordinanza n. 32788/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore per il pagamento di euro 2.700,00 a saldo di forniture di gazebo e altri materiali. La società utilizzatrice oppose il decreto, ma il Giudice di pace accolse l’opposizione e revocò il monitorio. In appello, il Tribunale di Terni riformò la decisione e rigettò l’opposizione, ritenendo, anche all’esito di consulenza tecnica, che il mancato pagamento dell’ultima rata di prezzo fosse contrario a buona fede. La società soccombente propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella dinamica dei rapporti intercorsi tra le parti. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà sollecitasse una diversa valutazione delle prove e una revisione del giudizio di merito compiuto dal Tribunale, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
consente, in presenza dei presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
comma 1-bis dello stesso art. 13
è il parametro di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato come terzo grado di merito per sostituire l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla valutazione del comportamento delle parti e sulla coerenza della condotta con la buona fede, tale accertamento, se logicamente motivato, non è censurabile in cassazione mediante una mera contestazione del risultato valutativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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