Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10117/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022; -. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su proposta del Ministero della Salute, in attuazione dell'art. 9-ter, d.l 19.6.2015, n. 78, convertivo con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125; -della determinazione del dirigente 2022-D337-00238, del 14.12.2022, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” della Provincia Autonoma di Trento e i rispettivi allegati;

Giustizia amministrativa202304285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, accordo della Conferenza Stato-Regioni e provvedimento della Provincia autonoma di Trento relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato gli atti ministeriali, l'accordo interistituzionale e il provvedimento provinciale con cui era stata data attuazione agli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura di riduzione dell'importo dovuto e di avere effettuato il pagamento della somma risultante, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presupponga cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, di un provvedimento attestante l'avvenuto pagamento. Poiché nel fascicolo non risultava depositato il provvedimento provinciale di accertamento, non era integrata la fattispecie normativa complessa necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente, il pagamento effettuato e l'adesione alla procedura di decurtazione hanno evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... Decorso il predetto termine ... le regioni e le province autonome ... accertano l'avvenuto versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere.

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Rileva quale disciplina della procedura di decurtazione alla quale la società ha aderito e rispetto alla quale ha dichiarato di avere adempiuto alle obbligazioni pecuniarie conseguenti.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Fatti e comportamenti successivi alla proposizione del ricorso, tra cui l'adesione alla procedura di definizione e il pagamento dell'importo dovuto, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    È applicato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul ripiano degli sforamenti del tetto di spesa dei dispositivi medici si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione del provvedimento regionale o provinciale che accerti formalmente tale pagamento.
  • La mancata produzione in giudizio dell'atto regionale o provinciale di accertamento del pagamento impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base della disciplina speciale, anche se l'azienda afferma di avere effettuato il versamento.
  • L'adesione dell'azienda alla procedura di riduzione dell'obbligazione e l'adempimento delle conseguenti obbligazioni pecuniarie possono comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.