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Sentenza

Sentenza n. 1705/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 696 del 2024.

Giustizia amministrativa202600590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 696 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 696 del 2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dare esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’attuazione coattiva del giudicato, verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siracusa, la sua rituale notificazione all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva richiamata. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua rituale notificazione in forma esecutiva all’amministrazione debitrice e del decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del comando giudiziale.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte vittoriosa.
  • La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza può essere liquidata tenendo conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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