Cassazione Penale, Ordinanza n. 38386/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto istanza di rimessione del processo, deducendo asserite gravissime violazioni processuali consumate dall'accusa e prospettando, in sostanza, una situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del giudizio. La Corte, esaminati gli atti, ha rilevato che l'istanza era generica, poiché fondata su circostanze indeterminate e quindi inidonee a integrare i presupposti della rimessione. Ha inoltre accertato che non era stato rispettato il termine previsto per la notificazione dell'istanza alle altre parti, da effettuarsi entro sette giorni dal deposito in cancelleria. Per tali ragioni ha dichiarato l'istanza inammissibile de plano. La Corte ha poi precisato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione non comporta la condanna alle spese del procedimento, non essendo applicabile l'art. 616 c.p.p. per la peculiare natura dell'istituto; nel dispositivo ha però condannato l'istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
L'istanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile con procedimento de plano. La Corte ha ritenuto decisivo il mancato rispetto del termine di notifica di cui all'art. 46 c.p.p. e, inoltre, la genericità delle deduzioni, prive di elementi specifici idonei a configurare una situazione locale pregiudizievole per il regolare svolgimento del processo. Nel dispositivo è stata disposta la condanna dell'istante al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia richiama anche l'orientamento di legittimità secondo cui, in caso di inammissibilità della richiesta di rimessione, non si applica la disciplina generale delle spese di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
notifica, a cura del richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito presso la Cancelleria del Giudice
Il termine di sette giorni per la notificazione dell'istanza alle altre parti è requisito procedurale essenziale; la sua violazione comporta l'inammissibilità della richiesta di rimessione.
La norma non prevede, in caso di inammissibilità della richiesta di rimessione, la condanna alle spese del procedimento.
La disposizione generale sulle spese processuali non è estensibile al procedimento incidentale di rimessione, in ragione della sua peculiare natura.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione del processo è inammissibile se non è notificata alle altre parti entro il termine perentorio previsto dall'art. 46 c.p.p.
- L'istanza di rimessione deve contenere allegazioni specifiche e circostanziate: deduzioni generiche o indeterminate non sono idonee a dimostrare l'esistenza di una situazione locale capace di turbare il regolare svolgimento del processo.
- La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali, perché il procedimento incidentale è regolato da una disciplina speciale che non consente l'applicazione analogica dell'art. 616 c.p.p.
- In tema di rimessione, il giudice può pronunciare l'inammissibilità de plano quando il vizio emerga dagli atti, senza necessità di ulteriore contraddittorio.
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