Cassazione Penale, Ordinanza n. 37589/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della responsabilità, già confermata nei gradi di merito, ma ha escluso vizi rilevanti nella motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado ritenendo l'imputato responsabile di bancarotta da operazioni dolose, bancarotta documentale, sostituzione di persona, falso e plurimi reati fiscali. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata senza adeguata considerazione del ruolo da lui avuto nella vicenda complessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non scrutinabile nel merito perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello, senza reale confronto con la motivazione impugnata; inoltre ha rilevato che la determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., come avvenuto nel caso concreto con motivazione ritenuta congrua, sia pure sintetica.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli, secondo i criteri legali di determinazione della pena.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni deve essere sorretta da valutazione degli elementi indicati dalla norma; la motivazione può essere anche sintetica se dà conto degli elementi ritenuti decisivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvono nella mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché tale discrezionalità sia esercitata secondo i criteri di legge e sia sorretta da motivazione non apparente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica, purché individui gli elementi ritenuti rilevanti o decisivi ai fini della quantificazione della pena.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente subisce la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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