Ordinanza n. 430/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo integrati sia il fumus boni iuris sia il pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi sospeso interinalmente l’efficacia del provvedimento di rigetto del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno. La trattazione del merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché sembrano ricorrere i requisiti per la conversione: il primo impiego del ricorrente, durato tre mesi, riguardava l’attività alberghiera, obiettivamente qualificabile come stagionale. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, in quanto il diniego avrebbe potuto compromettere la permanenza del ricorrente in Italia e la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ravvisati rispettivamente nella probabile sussistenza dei requisiti per la conversione del permesso e nel rischio di compromissione della permanenza in Italia e della prosecuzione dell’attività lavorativa.
Massime di principio
- In materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale, sussiste il fumus boni iuris quando il primo rapporto di lavoro dello straniero, anche se protratto per un periodo limitato, riguarda un’attività obiettivamente riconducibile al lavoro stagionale.
- Il diniego di nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno può integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare quando sia idoneo a compromettere la permanenza dello straniero nel territorio nazionale e la prosecuzione dell’attività lavorativa.
- La sospensione cautelare dell’efficacia del diniego è concedibile quando la valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile evidenzi la necessità di preservare la posizione del richiedente fino alla decisione di merito.
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