Cassazione Civile, Ordinanza n. 17244/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Una banca cessionaria del credito aveva convenuto in giudizio i due partecipanti a una compravendita immobiliare conclusa tra fratelli, chiedendo in via principale che l'atto fosse dichiarato simulato assolutamente e, in subordine, che fosse revocato come atto in frode alle ragioni creditorie. Il Tribunale aveva accolto entrambe le domande, dichiarando insieme la simulazione e l'inefficacia revocatoria dell'atto. In appello uno dei convenuti aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fratello, mai evocato in primo grado; quest'ultimo, costituitosi in appello, aveva chiesto rimessione in termini e aveva aderito alle difese dell'appellante principale, proponendo anche appello incidentale. La Corte d'appello aveva confermato nel merito la decisione di primo grado, correggendo solo in parte la disciplina delle spese di consulenza. Con il ricorso per cassazione i due soccombenti hanno dedotto, tra gli altri, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulla simulazione, sulla revocatoria, sull'onere della prova, sulla rimessione in termini e sulla disciplina delle spese, sostenendo in particolare che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata notificazione dell'atto di citazione al litisconsorte necessario e avrebbe dovuto valutare la richiesta di rimessione in termini del convenuto pretermesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello, pur avendo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, avesse omesso di verificare se la mancata notificazione dell'atto di citazione di primo grado avesse concretamente impedito a costui di conoscere il processo e di esercitare tempestivamente le difese precluse. La Corte ha escluso, nel caso concreto, che il giudice d'appello dovesse dichiarare d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di primo grado, perché il litisconsorte pretermesso si era poi costituito in appello, aveva aderito alle difese dell'altro appellante e non aveva lamentato un pregiudizio autonomo tale da imporre la rimessione al primo giudice. Tuttavia, ha censurato la mancata applicazione corretta dell'art. 294 c.p.c. e la mancata valutazione della domanda di rimessione in termini. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
richiamato come base della domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita
art. 1417 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di prova della simulazione
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova sulla simulazione
art. 2719 c.c.
richiamato per il disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia
art. 2901 c.c.
richiamato quale fondamento della domanda di revocatoria ordinaria dell'atto di compravendita
art. 112 c.p.c.
evocato nei motivi relativi alla pretesa pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda e alla mancata decisione sulla rimessione in termini
art. 153 c.p.c.
richiamato nella richiesta di rimessione in termini avanzata in appello
art. 294 c.p.c.
ritenuto applicabile come rimedio per riammettere la parte alle attività ormai precluse se la nullità della citazione le ha impedito di conoscere il processo
art. 327 c.p.c.
richiamato in tema di termine lungo per l'impugnazione
art. 331 c.p.c.
richiamato per l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso
art. 354 c.p.c.
richiamato nel discutere se il giudice d'appello dovesse rimettere la causa al primo giudice per nullità del contraddittorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base formale del motivo di omesso esame di fatti decisivi
art. 155 c.p.c.
richiamato per la computazione dei termini processuali e della sospensione feriale
art. 324 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alle spese e al giudicato interno
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese di lite
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese della consulenza d'ufficio e sulla possibilità di escludere la ripetizione delle spese superflue
art. 38 c.p.c.
citato come esempio di attività soggette a preclusione riammettibili con rimessione in termini
art. 167 c.p.c.
citato come esempio di attività soggette a preclusione riammettibili con rimessione in termini
art. 183 c.p.c.
citato come esempio di attività soggette a preclusione riammettibili con rimessione in termini
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali
Massime di principio
- Quando il litisconsorte pretermesso in primo grado si costituisce poi in appello, il giudice di secondo grado non deve automaticamente rimettere la causa al primo giudice per difetto di contraddittorio; deve invece verificare in concreto se la nullità della citazione abbia impedito a quella parte di conoscere il processo e di esercitare difese ormai precluse.
- La rimessione in termini è giustificata solo se la nullità della vocatio in ius ha realmente impedito alla parte di avere conoscenza del giudizio e di compiere tempestivamente le attività processuali soggette a preclusione.
- Nel giudizio di appello non è consentito dichiarare d'ufficio la nullità del primo grado in presenza di un litisconsorte pretermesso che sia intervenuto o si sia costituito, abbia aderito alle difese altrui e non abbia dedotto un autonomo pregiudizio difensivo incompatibile con la prosecuzione del processo.
- Le domande di simulazione e revocatoria ordinaria possono essere cumulate nello stesso giudizio, ma se sono proposte in via subordinata il giudice deve esaminare prima la domanda principale e solo se questa è infondata può passare alla subordinata; non può accoglierle entrambe come se fossero compatibili in senso simultaneo.
- In tema di termini di impugnazione, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. si computa secondo il criterio civile 'ex nominatione dierum' e va coordinato con la sospensione feriale dei termini processuali.
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