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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-868/25

Order of the Court of 30 April 2026. — European Lotto and Betting ltd. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-868/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, nella fase di filtro delle impugnazioni relative a decisioni del Tribunale in materia di EUIPO, ha negato l’ammissione del ricorso di European Lotto and Betting ltd. contro la sentenza sul marchio "Powerball". Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il livello di precisione richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che il ricorso sollevasse una questione significativa per il diritto dell’Unione. Conseguentemente, l’impugnazione non è stata autorizzata a proseguire e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE: mancato accesso al giudizio di legittimità per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativa a un procedimento di nullità di marchio UE e fondata sull’asserita violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in tema di mala fede, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai fini dell’ammissione dell’impugnazione ex articolo 58a dello Statuto e articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

L’impugnazione non è ammessa a procedere quando il ricorrente non dimostra in modo chiaro e dettagliato che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, non basta invocare in astratto un contrasto con la giurisprudenza della Corte, né la novità della questione relativa alla nozione di mala fede: occorre indicare con precisione l’errore di diritto, i passaggi pertinenti delle decisioni asseritamente incompatibili e le ragioni concrete della rilevanza sistemica; in difetto, l’impugnazione è dichiarata non ammessa e il ricorrente sopporta le proprie spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009

Impugnazione in materia di marchio UE: mancato accesso al giudizio di legittimità

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa nella fase di filtro prevista per talune impugnazioni contro sentenze del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO. Il caso riguarda un contenzioso sulla nullità di un marchio dell’Unione europea e, in particolare, la nozione di mala fede nella registrazione.

Parti e contesto processuale

L’impugnazione è stata proposta da European Lotto and Betting ltd. avverso la sentenza del Tribunale del 29 ottobre 2025, causa T-375/24, che aveva respinto in parte il suo ricorso di annullamento contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 maggio 2024, adottata in un procedimento di nullità promosso da Multi-State Lottery Association. Nel giudizio di primo grado EUIPO era il convenuto e Multi-State Lottery Association l’interveniente.

Oggetto dell’impugnazione e richiesta di ammissione

La ricorrente chiedeva alla Corte di cassare la sentenza del Tribunale sostenendo che il giudizio avesse erroneamente applicato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea. Poiché l’impugnazione riguardava una decisione del Tribunale concernente una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, essa era soggetta al meccanismo di ammissione preventiva previsto dall’articolo 58a dello Statuto.

Quadro normativo processuale

La Corte ricorda che, ai sensi:

  • del terzo comma dell’articolo 58a dello Statuto, l’impugnazione è ammessa solo se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • dell’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente deve allegare una domanda specifica di ammissione contenente tutte le informazioni necessarie;
  • dell’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, la Corte decide con ordinanza motivata;
  • dell’articolo 137, applicabile in appello per effetto dell’articolo 184, paragrafo 1, la decisione sulle spese è resa con l’ordinanza che definisce il procedimento.

Argomenti della ricorrente

La ricorrente sosteneva che il suo unico motivo d’impugnazione sollevasse una questione importante per il diritto dell’Unione perché il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza Sky e altri (C-371/18), sulla finalità della nullità per mala fede. Secondo la ricorrente:

  • il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente il cd. "referential use" del marchio europeo collegato alla lotteria Powerball, operante negli Stati Uniti;
  • non sarebbe stato accertato alcun abuso del sistema di registrazione;
  • la Corte non si sarebbe mai pronunciata su una situazione analoga, in cui il titolare avesse adottato misure per evitare conflitti con diritti non utilizzati nell’Unione e avesse difeso il marchio in opposizione. La ricorrente invocava inoltre l’esigenza di un’interpretazione uniforme della nozione autonoma di "mala fede".

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che incombe alla parte che chiede l’ammissione dell’impugnazione dimostrare la sussistenza della questione significativa per il diritto dell’Unione. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la domanda di ammissione deve esporre in modo chiaro e preciso:

  • i motivi dell’impugnazione;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • il carattere significativo di tale questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • le ragioni specifiche di tale rilevanza.

Quanto alla dedotta divergenza con la giurisprudenza, la Corte osserva che la ricorrente non ha indicato con precisione in cosa consisterebbe la contraddizione, né i paragrafi della sentenza impugnata né quelli della giurisprudenza asseritamente violata. Inoltre, non ha spiegato in modo sufficientemente dettagliato perché un’eventuale divergenza sarebbe sistemicamente rilevante, né ha dimostrato la comparabilità delle situazioni poste a confronto.

Quanto all’argomento di novità della questione sulla mala fede, la Corte ricorda che il fatto che una questione non sia stata ancora esaminata non basta, di per sé, a dimostrarne la significatività. Occorrono elementi concreti e specifici che mostrino perché la questione sia particolarmente importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermazioni generali sull’opportunità di evitare un’interpretazione ampia della nozione di mala fede, senza fornire la dimostrazione richiesta.

Decisione

La Corte conclude che la domanda di ammissione non soddisfa i requisiti imposti dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere.

Spese

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione dell’impugnazione alle altre parti, la Corte dispone che European Lotto and Betting ltd. sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

Ai fini dell’ammissione dell’impugnazione ex articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare con precisione e in modo autosufficiente che il motivo dedotto solleva una questione significativa per il diritto dell’Unione; non è sufficiente invocare genericamente una presunta divergenza giurisprudenziale o la novità della questione di diritto, specie in materia di mala fede nel diritto dei marchi UE.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità del marchio per mala fedefiltri di ammissibilità delle impugnazionispese processuali

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