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Sentenza

Sentenza n. 5744/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 12 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 12 ottobre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, nonché alla fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva nel frattempo attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento richiesto presso la sede diplomatica, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato nell’oggetto del ricorso con riferimento alla richiesta di eventuale nomina di un commissario ad acta, non resa necessaria dall’attivazione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del procedimento e, se soddisfa integralmente la pretesa fatta valere, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata; non è quindi necessario che l’amministrazione abbia già adottato il provvedimento finale quando la domanda giudiziale riguardi l’attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento per formalizzare l’istanza.
  • La compensazione delle spese può essere disposta valutando il breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, anche in relazione al carico eccezionale di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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