Cassazione Civile, Ordinanza n. 30106/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo al 2012, emesso a seguito del rilievo di costi annotati e ritenuti non inerenti riferiti a una società in nome collettivo di cui il contribuente possedeva il 100%. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non si fosse pronunciato sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'unico socio, ritenendo erroneamente estinta la società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando motivazione omessa o apparente. La doglianza mirava anche a contestare la notifica delle cartelle prodromiche, la tardività/inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la prescrizione del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la denunciata omessa pronuncia e affermando che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, era sufficiente e superiore al minimo costituzionale. Ha poi ritenuto il secondo motivo ugualmente non scrutinabile per estrema genericità e difetto di autosufficienza, osservando che il ricorso non riproduceva né allegava in modo adeguato gli atti rilevanti (cartelle, estratto di ruolo, sentenza di primo grado). In ogni caso, ha rilevato che, per i crediti erariali, la prescrizione è ordinariamente decennale e che non opera la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. se non in presenza di titolo giudiziale definitivo. Non avendo il contribuente dimostrato in modo specifico la diversa prescrizione applicabile né il decorso del relativo termine, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità processuali, omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato tra le norme asseritamente violate per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 111, sesto comma, Cost.
L'obbligo di motivazione è violato solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione si configura nei casi di mancanza o apparenza della motivazione, che integra nullità della sentenza.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone specificità dei motivi di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Espressione del principio di autosufficienza del ricorso, volto a consentire alla Corte la comprensione della censura sulla sola lettura dell'atto.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Viene richiamato per affermare l'inammissibilità in appello dei motivi nuovi non dedotti in primo grado.
art. 2953 c.c.
La conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo, non per la mera definitività della cartella o dell'atto di riscossione.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la nullità della sentenza ricorre soltanto in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizione irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- Il ricorrente per cassazione deve rispettare in modo rigoroso il principio di specificità e di autosufficienza: deve indicare le norme violate, confrontarle con la decisione impugnata e trascrivere o indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti su cui la censura si fonda.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della sola ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; in cassazione è sindacabile l'erronea interpretazione della norma, non la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Per i crediti erariali, in mancanza di una specifica disciplina, opera la prescrizione ordinaria decennale; la definitività dell'atto di riscossione non comporta automaticamente la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., che presuppone un titolo giudiziale definitivo.
- Chi contesta la prescrizione o la ritualità della notifica di atti prodromici deve allegare e dimostrare in modo specifico i fatti costitutivi della propria censura, senza limitarsi ad affermazioni generiche.
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