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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17080/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando un asserito travisamento della prova da parte dei giudici di appello in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla prova della responsabilità. La Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato, senza indicare con specifica concretezza quali atti o emergenze processuali fossero stati travisati e in che termini, risolvendosi di fatto in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse i requisiti di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p., perché non individuava in modo puntuale e pertinente i decisivi travisamenti denunciati, ma sollecitava una rivalutazione del merito probatorio preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato oggetto di condanna; la sentenza non affronta il merito della configurabilità del delitto, ma lo richiama solo come titolo del fatto contestato.

  • art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti; la mancanza di concreta indicazione degli elementi posti a fondamento della doglianza comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella parte dispositiva per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se la censura individua in modo chiaro, puntuale e specifico la difformità tra il contenuto della prova e l'interpretazione datane dal giudice di merito.
  • Non è sufficiente prospettare un generico errore nella valutazione del compendio probatorio: una doglianza siffatta, priva di specificità, non consente al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
  • Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in una revisione del merito probatorio; le censure che mirano solo a sollecitare una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • La mancanza dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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