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Ordinanza

Ordinanza n. 1814/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio rigetto-implicito diniego- della Asl Napoli 2 Nord -distretto 45- dell’erogazione del trattamento ABA; nonché di ogni altro atto, anche di natura regolamentare, di estremi non conosciuti, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo assunto dalla ASL e della conseguente violazione dell’obbligo della stessa di provvedere per quanto di competenza alla presa in carico del minore con l’erogazione della terapia comportamentale ABA a decorrere dal mese di marzo 2026; e per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore alla presa in carico effettiva del SSN per il tramite della Asl Napoli 2 Nord mediante erogazione, in via diretta ed indiretta dell’intervento cognitivo comportamentale ABA in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 8 ore settimanali ovvero per un periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con 4 ore di supervisione e al parent traning; nonché per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Giustizia amministrativa202603702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Silenzio-rigetto o implicito diniego dell'erogazione del trattamento comportamentale ABA e inerzia dell'ASL nella presa in carico del minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del SSN)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato il silenzio-rigetto o implicito diniego dell'ASL Napoli 2 Nord relativo alla richiesta di erogazione del trattamento ABA, chiedendo anche l'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo e dell'obbligo dell'azienda sanitaria di prendere effettivamente in carico il minore, mediante erogazione diretta o indiretta di un intervento cognitivo-comportamentale ABA domiciliare e nei contesti di vita, per almeno otto ore settimanali, oltre alla supervisione e al parent training. È stato inoltre richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La censura centrale riguarda l'inerzia dell'amministrazione sanitaria e l'assenza di una motivazione riferita alle concrete condizioni del minore, in particolare all'età, alle caratteristiche cliniche, al profilo di funzionamento e ai contesti educativo, sanitario e domestico. I ricorrenti hanno proposto domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, ritenendo che l'inerzia dell'ASL non contenesse precisi riferimenti ai presupposti individualizzanti indicati dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e dalla precedente giurisprudenza della Sezione, né spiegasse, anche sinteticamente, per quali ragioni il trattamento ABA non fosse adeguato al caso concreto, eventualmente in integrazione con le terapie già praticate. Il giudice ha precisato che l'amministrazione conserva discrezionalità nell'individuazione degli strumenti più appropriati per soddisfare il bisogno sanitario, ma deve esplicitare le ragioni della scelta, positiva o negativa, con riguardo alla situazione specifica del minore. Ha inoltre ritenuto che la specialità del rito sul silenzio non escluda una fase cautelare, necessaria per assicurare l'effettività della tutela. L'ASL è stata quindi onerata del riesame; la discussione del ricorso è stata fissata per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione dell'amministrazione sanitaria richiede, nel caso concreto, l'indicazione delle ragioni della scelta terapeutica in relazione all'età, alle caratteristiche cliniche, al profilo di funzionamento e ai contesti educativo, sanitario e domestico del minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente la tutela cautelare richiesta in via incidentale; nel caso di specie la misura è stata accordata ai fini del riesame.

  • artt. 117 e 87, commi 2 e 3, d.lgs. 104/2010

    La specialità del rito sul silenzio non è incompatibile con la configurazione di una fase cautelare, funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel decidere sull'erogazione di un trattamento sanitario per un minore con disturbo dello spettro autistico, l'amministrazione sanitaria deve adottare una determinazione motivata sulla base delle circostanze individuali del caso, considerando almeno l'età, le caratteristiche cliniche, il profilo di funzionamento e i contesti educativo, sanitario e domestico.
  • L'amministrazione sanitaria mantiene discrezionalità nell'individuare gli strumenti terapeutici più appropriati, ma deve spiegare specificamente perché il trattamento ABA sia o non sia adeguato al caso concreto, anche valutandone l'eventuale integrazione con altre terapie già in corso.
  • L'inerzia dell'amministrazione sanitaria, priva di una motivazione riferita alle condizioni individuali del paziente, non soddisfa l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 3 l. 241/1990.
  • La specialità del rito avverso il silenzio non impedisce la proposizione e la decisione di una domanda cautelare, quando ciò sia necessario per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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