Ordinanza n. 128/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della determinazione dell'Aeronautica Militare, Comando CTR ivi indicato del 22 ottobre 2025, notificata il 27 ottobre 2025 con il quale è stata disposta "la restituzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della determinazione compensi pari ad €330.327,00 quale risultato dello svolgimento di un'attività commerciale, in violazione a quanto previsto dall'art 894 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dell'Aeronautica Militare del 22 ottobre 2025, notificata il 27 ottobre 2025, recante la richiesta di restituzione entro trenta giorni di €330.327,00 quali compensi derivanti dallo svolgimento di un'attività commerciale ritenuta incompatibile con l'art. 894 del d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l'Aeronautica Militare gli ha richiesto la restituzione di €330.327,00, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità della richiesta e chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice non espone nel dettaglio i motivi di merito, ma rileva l'esistenza di un concreto avvio delle attività dirette all'esecuzione materiale della richiesta e dispone, in vista del merito, un approfondimento istruttorio sulle modalità di calcolo dell'importo contestato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia della determinazione impugnata. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione della rilevante entità dell'importo richiesto e dell'avvio delle attività concrete per la sua materiale esecuzione nei confronti del militare. La sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione giuridica e fattuale fino alla decisione di merito; l'ordinanza non formula una valutazione definitiva sul fumus boni iuris né decide i motivi sostanziali di illegittimità. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 giugno 2026. Il Ministero della Difesa è stato onerato di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata che ricostruisca analiticamente le modalità di calcolo dell'importo richiesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 894 d.lgs. 66/2010
la restituzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della determinazione compensi pari ad €330.327,00 quale risultato dello svolgimento di un'attività commerciale, in violazione a quanto previsto dall'art 894 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è richiamata dall'Amministrazione quale base della richiesta di restituzione dei compensi derivanti dall'attività commerciale svolta dal militare; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto nel merito.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Il giudice valorizza il periculum in mora quale presupposto per accogliere la domanda cautelare e sospendere l'efficacia del provvedimento, al fine di mantenere integra la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la rilevante entità dell'importo richiesto e l'avvio di attività amministrative concretamente dirette alla sua riscossione possono integrare il periculum in mora necessario per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
- La sospensione cautelare può essere disposta per preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito, senza anticipare la soluzione definitiva delle questioni sostanziali dedotte con il ricorso.
- Quando la quantificazione economica posta a fondamento della richiesta amministrativa non risulta sufficientemente ricostruita, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, consistente nel deposito di una relazione documentata sulle modalità di calcolo dell'importo.
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