Cassazione Penale, Ordinanza n. 27859/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano. Il primo motivo deduceva violazione di legge per il mancato assorbimento del reato di detenzione di arma nel reato di porto di arma, sostenendo che la condotta di detenzione dovesse ritenersi assorbita in quella di porto. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 c.p. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata e al giudizio di bilanciamento, contestando anche il mancato prevalere delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: ha confermato che, in assenza di specifica allegazione dell'imputato, il giudice di merito non è tenuto a verificare la contestualità tra detenzione e porto dell'arma, potendo applicare il criterio logico dell'anteriorità della detenzione; ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata, valorizzando la pluralità di delitti omogenei e la progressione criminosa. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per censurare il mancato riconoscimento di un trattamento più favorevole attraverso le attenuanti generiche; la Corte non ravvisa errori nella valutazione del giudice di merito.
richiamato per contestare il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva; la Corte ritiene corretto il bilanciamento negativo per l'imputato in presenza della recidiva.
la Corte valorizza la recidiva reiterata, ritenendola correttamente motivata dalla pluralità di delitti omogenei e dalla progressione criminosa.
richiamato nel ricorso in relazione alla recidiva reiterata; la Corte conferma la legittimità del suo riconoscimento sulla base della motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In tema di porto e detenzione di arma, il giudice di merito non è tenuto a svolgere accertamenti sulla contestualità tra detenzione e porto quando l'imputato non alleghi specificamente elementi idonei a superare il criterio logico dell'anteriorità della detenzione.
- La recidiva reiterata può essere legittimamente riconosciuta quando la motivazione valorizzi una progressione criminosa desumibile dalla pluralità di reati omogenei e da una pericolosità ingravescente, senza incorrere in illogicità manifeste.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva può essere risolto in senso sfavorevole all'imputato quando la recidiva sia ritenuta effettivamente significativa ai fini della valutazione complessiva della sua pericolosità.
- Un ricorso fondato su censure manifestamente infondate in punto di diritto e motivazione è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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