Ordinanza n. 510/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Forlì – Cesena valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Forlì-Cesena per l'anno scolastico 2023/2024 e gli atti ministeriali che collocano gli interessati nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono la partecipazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS per la provincia di Forlì-Cesena, il d.m. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e, per quanto occorra, il precedente d.m. 6 maggio 2022 n. 112. La contestazione riguarda l'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei soggetti titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, con conseguente esclusione dall'accesso al ruolo, anche tramite la procedura della call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti; il giudice si è pronunciato esclusivamente sull'istanza di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR, rilevato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L'inosservanza del termine è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento né anticipa una valutazione sulla fondatezza dei motivi.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito del processo amministrativo, modalità di notificazione idonee a garantire il contraddittorio quando il numero delle parti rende particolarmente gravosa la notificazione ordinaria.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il giudice ha disposto che essa avvenga mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei relativi indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione e degli uffici interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, con fissazione di termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
- L'inosservanza delle modalità e dei termini stabiliti dal giudice per l'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →