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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37631/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, rispetto alla sentenza di primo grado, aveva assolto gli imputati dal reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), rideterminato alcune pene per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) aggravato dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), escluso o ridotto la responsabilità e le sanzioni per gli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e revocato confische disposte in primo grado. I motivi di ricorso hanno denunciato: vizio di motivazione e travisamento probatorio (richiesta di rinnovato esame delle prove), erronea esclusione o riqualificazione dei reati (in particolare la mancata configurazione di concorso esterno in associazione mafiosa), errata applicazione dell'art. 513-bis nei confronti di condotte dirette al personale ospedaliero invece che agli imprenditori concorrenti, erronea applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso", mancata applicazione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 231/2001 e inosservanza delle norme processuali relative al divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli complessivamente infondati o inammissibili. In sintesi: (1) ha confermato che le pronunce cautelari non vincolano il giudice di merito né impongono una "motivazione rafforzata" in appello o in cassazione; (2) ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi del Procuratore generale circa la riqualificazione delle condotte in concorso esterno in associazione mafiosa e l'errata assoluzione ai sensi dell'art. 416-bis, poiché tali censure richiedevano un nuovo apprezzamento del fatto riservato al giudice di merito; (3) ha respinto i ricorsi dei difensori che contestavano l'applicabilità dell'art. 513-bis: ha confermato che, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite (sent. Guadagni), le condotte intimidatorie rivolte anche al personale ospedaliero possono integrare atti di concorrenza illecito se idonee a impedire l'accesso al mercato e creare un boicottaggio "ambientale"; (4) ha confermato l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) con riguardo alle modalità esecutive e al clima di intimidazione evocato dalla condotta, nonostante l'assoluzione dal delitto associativo; (5) ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello di non disporre la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001 per impossibilità di determinare con precisione il profitto direttamente e immediatamente derivante dal reato; (6) ha rigettato inoltre il tentativo del Procuratore generale di ottenere in appello una confisca nuova o più gravosa rispetto a quella esclusa in primo grado, richiamando il divieto di reformatio in peius; (7) ha respinto le impugnazioni difensive che si risolvevano in mera richiesta di riesame critico delle prove (illegittimo in sede di legittimità). Conseguentemente la sentenza di appello è stata confermata nei suoi punti essenziali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione e analisi della fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la sussistenza del reato richiede prova di partecipazione o di cointeressenza economica con il sodalizio e non è automatica dalle relazioni con ambienti mafiosi; le questioni richiedevano valutazione di merito e non sindacabile in Cassazione

  • art. 513-bis cod. pen.

    Secondo la Corte, conformemente alle Sezioni Unite (sent. Guadagni), il reato si configura quando vengono posti in essere atti di concorrenza nell'esercizio di attività economiche che, con violenza o minaccia, ostacolano la libertà di concorrenza; anche condotte dirette a terzi (es. personale ospedaliero) possono integrare "concorrenza ambientale" se idonee a escludere altri operatori dal mercato

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (circ. aggravante "metodo mafioso")

    La Corte ha affermato che l'aggravante può essere applicata quando le modalità esecutive evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se non è contestata l'associazione mafiosa, e senza che ciò contrasti con l'assoluzione per il reato associativo

  • art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    "l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria"

    La confisca ai sensi dell'art.19 richiede la prova del profitto del reato, inteso come vantaggio di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto; se non è possibile determinare con precisione tale profitto, la confisca non può essere disposta

  • art. 240 cod. pen. (e art. 240-bis c.p.)

    "nel disporre la confisca il GIP ha espressamente richiamato il solo disposto dell'art. 416-bis, comma 7, c.p."

    La confisca disposta in primo grado era collegata alla condanna per il reato associativo; l'assoluzione per 416-bis ha fatto venire meno il presupposto di mafiosità per quella confisca; inoltre la Corte ha negato la possibilità di sostituire la confisca con altra riferita a reato diverso in appello per effetto del divieto di reformatio in peius

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius è richiamato per vietare che, in appello, si applichi una misura (es. confisca) più gravosa in danno dell'imputato quando l'appello è proposto dal solo pubblico ministero o quando il PM non abbia impugnato la sentenza di primo grado in quel punto

  • art. 311 cod. proc. pen. (ricorso per cassazione su provvedimenti cautelari)

    Le pronunce della Corte di cassazione rese in sede cautelare (art. 311) hanno efficacia limitata allo stato degli atti cautelari e non vincolano il giudice di merito nel processo di cognizione

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamata dalle difese per contestare la mancata prova del concorso; la Corte ha ritenuto che la valutazione del concorso di persone e dei ruoli è questione di merito non sindacabile in cassazione se non per vizi di diritto

Massime di principio

  • Le pronunce cautelari (compreso il giudicato cautelare) non vincolano il giudice di merito e non impongono una "motivazione rafforzata" in appello o in cassazione: eventuali contrasti vanno risolti valorizzando la distinzione tra fase cautelare e giudizio di merito
  • L'art. 513-bis c.p. si applica quando atti posti in essere nell'esercizio di attività economiche, con violenza o minaccia, sono idonei a ostacolare la libertà di concorrenza; condotte intimidatorie rivolte a soggetti terzi (es. personale ospedaliero) possono integrare il reato se hanno efficacia di esclusione dal mercato ("concorrenza ambientale")
  • L'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può essere contestata anche in assenza di una condanna per associazione mafiosa, se le modalità della violenza/minaccia evocano la forza intimidatrice tipica della mafia; non è necessaria la prova di partecipazione al sodalizio per applicare l'aggravante
  • Per disporre la confisca ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (art. 19) è necessario dimostrare il profitto come vantaggio di diretta e immediata derivazione dal reato presupposto; in presenza di attività aziendale mista lecita/illecita la confisca obbligatoria può essere esclusa se non è possibile determinare con precisione il profitto illecito
  • Il pubblico ministero non può ottenere in appello misure più gravose rispetto alla sentenza di primo grado a danno dell'imputato se ciò configura reformatio in peius: in sede di impugnazione si devono rispettare i limiti procedurali previsti (art. 597 c.p.p.)
  • In cassazione non è ammesso richiedere una diversa valutazione del merito dei fatti (riesame delle prove); i motivi che si risolvono in mera diversa lettura delle prove sono inammissibili o infondati

Testo integrale

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