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Sentenza

Sentenza n. 7694/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata l’1.7.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato;

Giustizia amministrativa202601091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania, presentata l’1 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento professionale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia ministeriale sull’istanza presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. L’amministrazione non ha adottato il provvedimento conclusivo entro i termini previsti dalla disciplina applicabile. La domanda era diretta all’accertamento dell’obbligo di provvedere e all’ordine di emanare il provvedimento richiesto, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protrattasi oltre il termine previsto. In particolare, il Ministero era tenuto a provvedere ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta dell’interessata in caso di persistente inerzia. Le spese processuali, pari a euro 750, oltre IVA e CPA, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudice può accertare l’obbligo di provvedere e ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, se necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è fondata quando il ricorrente dimostra sia l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, sia il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Accertata l’illegittima inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla previsione di un termine ulteriore per l’adozione del provvedimento, decorrente dalla richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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