Sentenza del 09/10/2020 n. 4608 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 214/2020 IMPOSTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO A MEZZO POSTA - Assenza del destinatario - Deposito presso ufficio postale - Avviso ricevimento raccomandata cd. CAD - Perfezionamento notificazione - Irrilevanza della data di ritiro plico al fine della impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di tentata notifica e dall'avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale; da tale data decorre il termine per proporre impugnazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato tardivo perché il contribuente aveva assunto come dies a quo la data di ritiro del plico, che è irrilevante ai fini della decorrenza del termine
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
notificazione dell'avviso di accertamento a mezzo posta: il destinatario era temporaneamente assente, l'atto è stato depositato presso l'Ufficio Postale e inviato un avviso di tentata notifica (avviso di giacenza / cd. CAD). Il ricorrente ha ritenuto che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla data di ritiro materiale del plico presso l'ufficio postale
Norme richiamate
norme sulla notificazione a mezzo posta / avviso di giacenza (regolamentazione postale e principi della giurisprudenza sulla notificazione)
la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di giacenza si perfeziona dieci giorni dopo la spedizione dell'avviso di tentata notifica e l'effettivo deposito del plico presso l'Ufficio Postale; la data di ritiro materiale del plico è irrilevante ai fini della decorrenza del termine processuale
principio giurisprudenziale consolidato
la decorrenza del termine per impugnare segue la regola del perfezionamento della notificazione per deposito postale (avviso di giacenza), non la data di effettivo ritiro da parte del destinatario
Massime di principio
- Quando un atto tributario è depositato in Ufficio Postale e viene inviato l'avviso di giacenza (tentata notifica), il termine per impugnare decorre dieci giorni dopo la spedizione di tale avviso: non si deve considerare la data di ritiro materiale del plico
- Il contribuente deve considerare come dies a quo la data di perfezionamento della notificazione (dieci giorni dalla spedizione dell'avviso), e non la data di ritiro, per calcolare i termini di impugnazione
- Per evitare decadenze, il destinatario dovrebbe monitorare eventuali avvisi di giacenza e, in caso di contestazione, documentare tempestivamente la data di ricezione degli avvisi postali o far valere eventuali specifiche irregolarità nella procedura di notifica
- In contenziosi simili è utile acquisire le informazioni sull'avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale (data di spedizione dell'avviso di tentata notifica) e considerare tale data per il calcolo dei termini processuali
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