Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21276/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato indicato in sentenza (art. 189, comma 9, c.d.s.) con i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione e omessa valutazione delle risultanze relative agli eventi antecedenti all'esame alcolometrico; 2) e 3) (da considerarsi congiuntamente al quinto motivo) violazione di legge circa l'onere probatorio: la difesa sostiene che se l'alcoltest risulta positivo, l'accusa deve dimostrare il regolare funzionamento dell'etilometro (rilevazione dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, c.d.s.); 4) errata applicazione della legge e contraddittorietà motivazionale per aver rifiutato la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; motivo aggiunto: estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte ha rilevato che il fatto è stato commesso il 04/05/2014 e che, considerando la sospensione del decorso della prescrizione dal 21/03/2017 al 07/11/2017 per astensione degli avvocati, il reato è risultato prescritto alla data del 20/12/2019. Per tale ragione tutti gli altri motivi sono stati assorbiti e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Gli atti sono stati trasmessi al Prefetto di Lucca per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria di competenza.

Norme richiamate

  • Codice della strada, art. 189, comma 9

    Indicata come la norma del reato contestato nella sentenza impugnata; la Corte non è entrata nel merito della valutazione probatoria su tale fattispecie perché ha dichiarato l'estinzione per prescrizione

  • Codice della strada, art. 186, comma 2

    Richiamato dalla difesa in ordine all'onere dell'accusa di dimostrare il regolare funzionamento dell'etilometro quando l'alcoltest è positivo; la questione è rimasta però assorbita dalla declaratoria di prescrizione

  • Norme processuali sul computo e sulla sospensione della prescrizione

    La Corte ha applicato le regole di calcolo della prescrizione tenendo conto della sospensione del decorso per astensione degli avvocati (date indicate) e ne ha ricavato l'estinzione del reato alla data indicata

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione il giudice annulla la sentenza di condanna senza entrare nel merito delle censure: i motivi sostanziali restano assorbiti.
  • Nel valutare la perseguibilità è cruciale il calcolo corretto della prescrizione: occorre verificare periodi di sospensione o interruzione (anche per astensioni collettive degli avvocati) che incidono sui termini.
  • Le censure sulla prova tecnica (es. funzionamento dell'etilometro) sono rilevanti solo se il giudice decide nel merito; quando prevale la prescrizione tali questioni non vengono trattate sostanzialmente.
  • L'estinzione per prescrizione non impedisce l'attivazione o la trasmissione di profili amministrativi collegati: le sanzioni accessorie possono essere gestite dall'autorità amministrativa (Prefetto).
  • In ricorsi giudiziari è utile dedurre motivi formali/di prescrizione alternativi perché possono portare all'annullamento della sentenza senza bisogno di affrontare temi probatori complessi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.