Sentenza n. 8290/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1524/2024, depositata e resa pubblica il 29.10.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1524/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente non di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, che aveva disapplicato l'art. 3 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dal beneficio, riconoscendo il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00 e condannando il Ministero anche al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull'avvenuta esecuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto l'attuazione del giudicato mediante il rito dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha affermato la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in presenza dell'allegato inadempimento non smentito dal Ministero, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta allo stato, restando possibile una successiva domanda in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha imposto all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche per obblighi derivanti da provvedimenti giudiziari.
art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016
La disposizione era stata disapplicata dal giudice ordinario nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dal beneficio della Carta elettronica del docente; il TAR, in sede di ottemperanza, ha ritenuto non sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato.
art. 13533/2001 Cass.
Il TAR ha richiamato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo sufficiente l'allegazione dell'inadempimento in assenza di chiarimenti dell'Amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato nelle forme prescritte ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'integrale esecuzione.
- Quando il ricorrente allega l'inadempimento di un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su richiesta dell'interessato in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata quando non risultino allo stato i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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