Sentenza n. 9413/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento: - del D.M. del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 DEL 18.12.2023, con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da articolo 3 stesso Decreto; in parte qua, ovvero nella parte in cui lo stesso prevede all’art. 6 comma 9 “All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”; - dei “quadri di riferimento” pubblicati il 21 maggio 2024 a 36 ore dallo svolgimento della prova preselettiva prevista ed espletata il 23.05.204; - di tutti gli avvisi degli UU.SS.RR., con i quali rispettivamente sono stati determinati, all’esito della prova preselettiva presso ciascuna Regione, il voto minimo di accesso e il numero di candidati ammessi alla prova scritta in base al numero dei partecipanti e al voto conseguito dall’ultimo degli ammessi per ogni regione. - dei rispettivi verbali e relativo voto espresso per la candidata qui ricorrente, dai quali risulta che la stessa non ha superato la prova preselettiva non avendo raggiunto il voto minimo previsto nella Regione Lombardia siccome lesivo degli interessi della ricorrente. - dell’Avviso del Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici del 2.10.2024, con cui viene fissata il calendario per lo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto al 30.10.2024 e i relativi provvedimenti di convocazione per lo svolgimento della prova scritta in data 30.10.2024 da espletarsi per i singoli Uffici Scolastici Regionali: - dei decreti di ammissione alla prova orale pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali per la Liguria (prot. 20055 del 9.12.2024) e per il Veneto (prot. AOODRVE prot. 34658 del 3.12.2024); Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3\5\2025 per l’annullamento dei seguenti ulteriori e ulteriori provvedimenti adottati dai singoli Uffici Scolastici Regionali: - CALABRIAm_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0004750.13-02-2025; - EMILIA ROMAGNA m_pi.AOODRER.REGISTRO-UFFICIALEU.0007344.21-02-2025; -LIGURIA GRADUATORIA m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI(R).0000838.03-03-2025; -LOMBARDIA Elenco-Candidati-ammessi-all’orale; -LOMBARDIA ELENCO-CANDIDATI-AMMESSI-PROVA-ORALE_AVVISO_m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0012192.07-03-2025 3; -PIEMONTE ELENCO ALLEGATO al DDG 395 del 27_03_2019; - PIEMONTEm_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0003348.21-02-2025; - PUGLIA ELENCO DOC-20250218-WA0021_250218_190149; - PUGLIA m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0015155.19-02-2025; - TOSCANA AVVISO_Concl Correzione_m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002576.14-02-2025; - TOSCANA Elenco Candidati Ammessi Orale; -CAMPANIA prot m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014054.19-02-2025 -CAMPANIA ELENCO CANDIDATI AMMESSI Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21\8\2025 per l’annullamento: - del decreto n. 807 del 30.06.2025 del Dirigente Generale con cui è stata approvata la graduatoria finale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale nazionale per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, con particolare riferimento all'esclusione dalla prova scritta per mancato raggiungimento della soglia regionale nella preselezione e agli atti successivi della procedura, comprese le graduatorie finali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, avendo conseguito 34/50 nella prova preselettiva svolta in Lombardia, ha contestato la soglia di fatto di 37/50 e l'intero sviluppo successivo della procedura. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, assumendo che la soglia avrebbe superato il limite di 21/30; illegittimità dell'art. 6, comma 9, del bando e contrasto con il d.m. n. 194/2022, sostenendo che il punteggio dell'ultimo ammesso dovesse essere calcolato su base nazionale e non regionale; disparità di trattamento tra candidati partecipanti in regioni diverse; illegittima pubblicazione dei quadri di riferimento a circa 36 ore dalla prova, con ampliamento o modificazione degli argomenti; violazione della lex specialis per lo svolgimento di una prova suppletiva; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio; utilizzazione di quesiti non inediti; violazione della distribuzione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari prevista dal regolamento e dal bando, anche per la mancata presenza dei quesiti relativi ai sistemi educativi dell'Unione europea; erroneità, ambiguità o incompletezza dei quesiti nn. 11, 21 e 31, le cui risposte avrebbero potuto consentirle di raggiungere la soglia utile. L'Amministrazione e i controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, tardività, carenza di interesse e genericità delle censure, difendendo la legittimità del criterio numerico regionale, la discrezionalità tecnica nella formulazione dei quesiti e l'assenza di prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, confermando la legittimità degli atti della procedura. Ha ritenuto legittimo il criterio di ammissione alla prova scritta basato sul numero dei posti e sull'ammissione dei candidati collocati entro il triplo dei posti, senza necessità di una soglia minima predeterminata. La previsione di una soglia per l'attivazione della preselezione e di una diversa soglia per l'ammissione alla prova scritta è stata considerata coerente con finalità organizzative differenti. La determinazione delle soglie su base regionale è stata ritenuta conseguenza necessaria della formazione di graduatorie regionali prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001; la diversa soglia tra regioni non costituisce disparità di trattamento, poiché la parità va valutata all'interno di ciascuna graduatoria e i candidati conoscevano previamente posti e sedi disponibili. La soglia concreta è stata considerata il risultato oggettivo del meccanismo selettivo e non una soglia arbitraria o priva di istruttoria. I quadri di riferimento sono stati qualificati come descrittivi di materie già comprese nel programma e, poiché pubblicati uniformemente per tutti, non lesivi della par condicio; anche la mancata pubblicazione preventiva della banca dati è stata ritenuta legittima scelta organizzativa. La censura sui quesiti non inediti è stata giudicata generica e non supportata dalla dimostrazione di un concreto vantaggio per candidati determinati o di un'incidenza sull'esito della prova. Quanto ai quesiti contestati, il Collegio ha escluso errori manifesti, oggettivi o macroscopici: le risposte della Commissione sono state ritenute coerenti con il quadro normativo, mentre le alternative prospettate dalla ricorrente integravano meri distrattori o diverse interpretazioni. La censura sulla prova suppletiva è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non derivando alla ricorrente alcuna utilità dalla sua caducazione, e comunque infondata, riconoscendosi all'Amministrazione ampia discrezionalità nell'organizzare prove per candidate impedite da gravidanza o allattamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.P.R. 487/1994
La ricorrente ha richiamato la soglia di idoneità di 21/30; il giudice ha richiamato la disposizione anche alla luce dell'art. 31, comma 2, Cost.
La disposizione non impedisce all'Amministrazione di organizzare una prova suppletiva per consentire la partecipazione di candidate impossibilitate a rispettare il calendario per gravidanza o allattamento; la scelta delle misure organizzative rientra nella discrezionalità amministrativa.
art. 6, comma 9, del bando di concorso
All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi ... coloro che ... abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Il criterio del triplo dei posti e il riferimento all'ultimo ammesso operano nell'ambito delle singole graduatorie regionali, non su base nazionale.
d.m. 13 ottobre 2022, n. 194
Il regolamento costituisce, insieme al bando, la cornice normativa del sistema selettivo e non impone una soglia minima nazionale predeterminata né impedisce la selezione numerica regionale.
art. 29 d.lgs. 165/2001
La previsione di ruoli e graduatorie regionali giustifica il calcolo regionale degli ammessi e la conseguente possibilità di soglie differenti tra le regioni.
art. 7, comma 6, d.m. 194/2022
I quadri di riferimento ... sono pubblicati ... prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta.
La disposizione relativa ai quadri di riferimento per le prove successive non rende illegittima la pubblicazione di quadri descrittivi delle materie della preselettiva, purché non introducano elementi estranei e siano applicati uniformemente.
art. 31, comma 2, Costituzione
Rileva nel riconoscimento di un'ampia discrezionalità amministrativa nell'adozione di misure organizzative dirette a consentire la partecipazione di candidate in gravidanza o allattamento.
art. 97 Costituzione
I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati quando il criterio selettivo e le modalità della prova sono predeterminati, applicati uniformemente e non affetti da errori manifesti.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale articolata su graduatorie regionali, l'ammissione alla prova successiva può essere determinata mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili per ciascuna regione, senza necessità di una soglia minima nazionale predeterminata.
- La diversa soglia di accesso risultante nelle singole regioni non integra, di per sé, una violazione della parità di trattamento, quando deriva dal diverso rapporto tra candidati e posti disponibili e la comparazione è effettuata all'interno di ciascuna graduatoria regionale.
- La soglia di ammissione determinata dall'applicazione automatica del criterio numerico previsto dal bando non è arbitraria per il solo fatto di essere elevata; il suo sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
- Le scelte relative alla predisposizione e alla selezione dei quesiti concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e macroscopici; la mera prospettazione di una diversa interpretazione o della plausibilità di una risposta alternativa non è sufficiente.
- La contestazione dell'utilizzo di quesiti già presenti in manuali o corsi di preparazione richiede la dimostrazione concreta del rapporto tra la pubblicazione, la formazione della batteria, il vantaggio ottenuto da candidati determinati e l'incidenza causale sull'esito della prova; la mera disponibilità sul mercato di strumenti di preparazione non viola la par condicio.
- La domanda di annullamento di una prova suppletiva è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non può ricavare alcuna utilità dalla sua caducazione; resta comunque riconosciuta all'Amministrazione ampia discrezionalità nell'adozione di misure organizzative per candidate impedite da gravidanza o allattamento.
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