Sentenza n. 323/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale e titolare di un permesso di soggiorno stagionale, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998. L'Amministrazione aveva negato il nulla osta ritenendo non dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi, individuato, per il settore agricolo, nella prestazione di almeno 39 giornate lavorative nel trimestre di riferimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, sostenendo che il requisito dovesse ritenersi soddisfatto in concreto perché, durante l'intero periodo di validità del titolo, aveva lavorato continuativamente presso la medesima azienda agricola, indipendentemente dal numero di giornate lavorate nel trimestre.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato già in sede cautelare. Ha affermato che la conversione del permesso stagionale richiede sia un'offerta di lavoro subordinato sia l'effettivo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l'ingresso in Italia. Per il lavoro agricolo, caratterizzato da discontinuità e dipendenza dalle condizioni climatiche, il requisito temporale si traduce nella necessità di documentare almeno 39 giornate lavorative nel trimestre di riferimento, pari a una media di 13 giornate mensili, con regolare contribuzione previdenziale. Il criterio, introdotto dalle circolari applicative, è stato ritenuto coerente con la legge e favorevole allo straniero, perché adegua il requisito dei tre mesi alle peculiarità dell'attività agricola. La continuità del rapporto con il medesimo datore di lavoro non è sufficiente a sostituire il requisito quantitativo delle 39 giornate nel singolo trimestre. Poiché era pacifico che il ricorrente non avesse raggiunto tale soglia, il diniego è stato ritenuto legittimo e il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
per la conversione del permesso stagionale è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: la presenza di un’offerta di lavoro subordinato e l’avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l’ingresso in Italia
La conversione richiede cumulativamente un'offerta di lavoro subordinato e lo svolgimento effettivo di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi. Nel settore agricolo, il requisito temporale è verificato mediante la prestazione di almeno 39 giornate lavorative nel trimestre di riferimento, con regolare contribuzione previdenziale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è di pronta soluzione; il TAR lo ha applicato dopo l'udienza cautelare e previo avviso alle parti.
circolare n. 5969 del 17 ottobre 2023
Introduce il criterio applicativo della conversione dei tre mesi in almeno 39 giornate lavorative nel trimestre per il lavoro agricolo; il TAR lo considera coerente con la legge e necessario per adeguare il requisito alle peculiarità del settore.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede cumulativamente un'offerta di lavoro subordinato e l'effettivo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l'ingresso in Italia.
- Nel settore agricolo, il requisito dello svolgimento lavorativo per almeno tre mesi può essere verificato mediante la documentazione di almeno 39 giornate lavorative nel singolo trimestre di riferimento, pari a una media di 13 giornate mensili e coperte da regolare contribuzione previdenziale.
- Il criterio delle 39 giornate nel trimestre non contrasta con l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, ma costituisce un criterio applicativo ragionevole e favorevole, adeguato alla discontinuità del lavoro agricolo e alle variabili condizioni climatiche.
- La continuità del rapporto di lavoro presso il medesimo datore non sostituisce il requisito quantitativo delle 39 giornate lavorative nel trimestre; ove tale soglia non sia raggiunta, il diniego del nulla osta alla conversione è legittimo.
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