Sentenza n. 2028/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva condannato il Ministero al riconoscimento e al pagamento di buoni elettronici di spesa per annualità scolastiche non fruite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del titolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4617/2025, emessa dal Tribunale ordinario, divenuta definitiva e notificata al Ministero il 5 novembre 2025. La sentenza aveva condannato l’amministrazione a emettere in favore del ricorrente buoni elettronici di spesa, per l’importo nominale dovuto, relativi alla mancata fruizione negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025. Il ricorso è stato fondato sull’inerzia dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera obbligatoriamente quale ausiliario del giudice, non può rifiutare l’incarico né essere ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile analogicamente, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, la regola dell’assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha precisato che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, computato dalla notificazione del titolo all’amministrazione, costituisce nella fattispecie uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione viene ritenuta applicabile analogicamente anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., per porre le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’esercizio dei poteri ex art. 114 c.p.a., l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il titolo entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, quest’ultimo può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel responsabile di una struttura della stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La regola per cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata non ha diritto a un compenso ulteriore, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della conseguente sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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